Questo sito utilizza cookie per inviarti informazioni sulla nostra organizzazione in linea con i tuoi interessi/le tue preferenze e cookie di analisi statistica di terze parti anche per fini non tecnici. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Se accedi ad un qualunque elemento soprastante questo banner acconsenti all'uso di tutti i cookie.

RIMUOVI

Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 24 aprile 2024
Torna alla versione grafica - home

PEC Imprese Individuali



Alessandria, 24 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 27.01.2017



Imprese Artigiane



PEC IMPRESE INDIVIDUALI


Contenuto pagina

Obbligo per le imprese individuali di comunicare l'indirizzo PEC al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane

 

Modifiche introdotte dalla Legge di Conversione del Decreto Sviluppo bis

Pubblicata nella G.U. n. 294 del 18/12/2012 la Legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante, tra le altre cose, l'obbligo a carico delle imprese individuali, in sede di prima iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 5), successivamente al 20 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge.

La Legge di conversione anticipa, poi, al 30 giugno 2013 (precedentemente era stabilito il 31 dicembre 2013) il termine della comunicazione dell'indirizzo di P.E.C. per le imprese individuali già iscritte al Registro imprese - attive e non soggette a procedura concorsuale.

L'ufficio registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni (non più tre mesi come originariamente previsto dal decreto). Trascorso tale periodo la domanda si intende non presentata.

Si ricorda che tale comunicazione è esente dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria.

  

La casella di PEC deve essere acquistata presso uno dei gestori autorizzati al rilascio delle caselle e dei domini PEC. L’elenco dei Gestori autorizzati al rilascio delle caselle di PEC è pubblicato sul sito di DigtPA, alla pagina www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori oppure é reperibile sul sito www.registroimprese.it alla pagina www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/indexSocieta.jsp.

L’indirizzo PEC deve essere già attivato nel momento della comunicazione al Registro Imprese e dovrà essere rinnovato alla scadenza (il rinnovo della stessa casella PEC già iscritta al Registro Imprese, avvenuto sia precedentemente sia successivamente alla sua scadenza, non deve essere comunicato al Registro Imprese).

La cosiddetta “PEC del cittadino” non può essere utilizzata per questo tipo di comunicazione. La "PEC del cittadino", riconoscibile dal dominio@postacertificata.gov.it, ha un utilizzo limitato ai rapporti con le pubbliche amministrazioni e pertanto non può rappresentare il “domicilio elettronico” dell’impresa, con valenza generale nei confronti dei terzi. Nel caso in cui al Registro Imprese venga comunicata la “PEC del cittadino” il sistema informatico, nell’operare i controlli previsti, automaticamente rileverà il tipo di casella PEC come non idoneo e la rigetterà.

La normativa non prevede un'univocità di “casella PEC”. Quindi una stessa casella PEC può essere utilizzata per più imprese.

Il Registro Imprese non entra nel merito di tale situazione: tuttavia è bene aver presente che la PEC rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale, dunque è importante indicare una PEC valida ed essere assolutamente consapevoli che quella poi diventerà un indirizzo pubblico informatico dell'impresa al quale perverranno informazioni, atti e notifiche valide a tutti gli effetti di legge. La casella di Posta Elettronica Certificata, infatti, è considerata il domicilio elettronico dell'impresa e dovrà essere attiva, rinnovata regolarmente nel tempo e costantemente presidiata.

Le stesse considerazioni valgono nel caso in cui l'impresa indichi come proprio domicilio elettronico la PEC dello Studio Professionale al quale si affida.

Se l'impresa dispone di più unità locali o sedi secondarie in varie province dovrà comunicare un solo indirizzo PEC presso il Registro Imprese della sede legale a prescindere dalle sedi secondarie e unità locali di cui dispone.

Così come l'impresa che dispone di più indirizzi PEC (ad es. per uffici, dipartimenti, unità locali ecc.) non può chiederne l’iscrizione al Registro Imprese.

 



Nota informativa

 

N.B.:

Indirizzo del Ministero dello Sviluppo Economico in merito all'obbligatorietà della PEC univoca per l'impresa:

nota prot. n. 0077684 del 9/5/2014

 

Univocità indirizzo PEC

 

Non è più possibile iscrivere lo stesso indirizzo PEC su due distinte imprese. E' stato chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con le Lettere Circolari n. 77684 del 09.05.2014 e n. 99508 del 23.05.2014.

Scarica il testo della Nota Informativa

 

 

Direttiva n. 2608 - INI PEC

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, in data 27/04/2015  ha emanato la Direttiva n. 2608 in materia di: “INI PEC”, efficace dal 14 luglio 2015.

Testo della Direttiva n. 2608

 

PEC: avviso preventivo avvio cancellazione massiva indirizzi pec irregolari

 

L’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Alessandria in applicazione della normativa vigente in materia di caselle di Posta Elettronica Certificata (DL 185/2008 convertito in legge 2/2009 - DL 179/2012 convertito in legge 221/2012 – D. Lgs. 82/2005 – CAD Codice dell’Amministrazione Digitale) e della Direttiva congiunta Ministero dello Sviluppo Economico /Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 esecutiva dal 13 luglio 2016 avvierà nel prossimo mese di febbraio le procedure di cancellazione d’ufficio degli indirizzi di PEC c.d. “irregolari” di società ed imprese individuali iscritti nel Registro delle Imprese che da verifiche automatiche sono risultati non conformi alla normativa di settore.

 

Testo completo

 

 

 



Aiutaci a darti un servizio migliore
Valuta la qualità dei contenuti di questa pagina


Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

Ufficio imprese artigiane

Riferimento Nadia Sampietro 
Indirizzo Alessandria - via Vochieri 58
Telefono
PEC
E-mail Email artigiani@al.camcom.it, Email artigiani@al.legalmail.camcom.it
Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30

[ inizio pagina ]