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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 19 aprile 2024
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Spedizionieri



Alessandria, 19 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 02.12.2021



Registro Imprese - Attività ex Albi, ruoli registri e altri servizi



SPEDIZIONIERI


Contenuto pagina

Fonti normative

Legge n. 1442 del 14.11.1941

Art. 19 Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.

Art. 76 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010

Decreto MISE 26.10.2011

Art. 14 D.Lgs. n. 147 del 06.08.2012

 

L’attività di spedizioniere

Lo spedizioniere, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente (chi deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto, anche lo stesso spedizioniere) per il disbrigo su mandato del committente e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni (stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto, operazioni accessorie ecc.).

 

IMPORTANTE

Per effetto del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, sono entrate in vigore le disposizioni di semplificazione che riguardano il procedimento amministrativo di inizio dell’attività di spedizioniere.

Ai sensi del D.M. 26/10/2011 (decreto attuativo della suddetta “Direttiva servizi”) a partire dal 12 maggio 2012 è stato definitivamente soppresso l’elenco degli spedizioniere.

Pertanto, chi intende svolgere l’attività di spedizioniere deve presentare telematicamente, tramite la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, alla Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede operativa, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, avvalendosi della modulistica pubblicata con Decreto Direttoriale del MISE del 29/11/2011 (www.registroimprese.it); la Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti, iscriverà l’attività nel registro delle imprese, se svolta in forma d’impresa, oppure nel REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative).

Permangono i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività dall'art. 6 della Legge 14 novembre 1941, nr. 1442, così come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 59/2010 e dall'art. 14 del D.Lgs. 147/2012.

Si precisa che non essendo state abrogate le norme di settore che disciplinano l’attività, ad ogni effetto di legge i richiami all’elenco interprovinciale degli spedizionieri si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

 

REQUISITI

Per lo svolgimento dell'attività di spedizioniere, l'art. 6 della Legge 14 novembre 1941, nr. 1442 - così come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 26 marzo 2010, nr. 59 - richiede la presenza di requisiti morali, professionali e finanziari.

 

  1. Requisiti morali

Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia e non siano a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui a D.lgs. 159/2011 e coloro che si strovano in stato di fallimento.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 quindi tutti gli amministratori delle società di capitali, tutti i soci di società di persone (esclusi gli accomandanti), tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate.

 

  1. Requisiti finanziari

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.

 

  1. Requisiti tecnico-professionali

Tutti i legali rappresentanti in caso di società, il titolare nel caso di impresa individuale e gli eventuali preposti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

 

Per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo: titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Cauzione

L'impresa è tenuta a costituire una cauzione per € 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.

 

Incompatibilità

L'attività di spedizioniere è incompatibile con l'attività di Agente di affari in mediazione.

 

Tempi

L'ufficio ha 60 giorni di tempo per la verifica di tutti i requisiti di legge . Entro detto termine l'ufficio deve contestare i requisti mancanti o difformi e salva la possibilità per l'interessato, ove consentito, di conformarsi a quelli previsti dalla normativa vigente deve essere disposta l'inibizione dell'attività. Trascorso il termine di 60 giorni senza contestazioni o provvedimenti di inibizione l'attività si intende svolta in modo conforme alle norme di legge.

 

REQUISITI DI ADEGUATA CAPACITA' FINANZIARIA

Deve essere prodotta la seguente documentazione:

• Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 relativa alla stipula della fideiussione bancaria o assicurativa salvo che il capitale sociale sia uguale o superiore a € 100.000,00 o copia scansionata della stessa;

• Attestato di versamento della cauzione a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività pari ad € 258,23 a favore della Camera di Commercio.

 

 

IMPRESE ESTERE

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell’Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell’attività nel proprio Paese, possono iniziare l’attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l’attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l’impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l’inizio dell’attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Le imprese aventi sede nell’Unione Europea che esercitano l’attività di agente di affari in mediazione in diritto di stabilimento devono dimostrare di avere prestato la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali prevista dalla normativa con garanzia equivalente o essenzialmente comparabile nello Stato membro in cui è già stabilita.

 

 

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società.

Anche per le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell’iscrizione.

Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

 

 

Si vedano con riferimento all'inizio dell'attività ma anche ai casi di modifica e di cancellazione, le informazioni di dettaglio sul

SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese

 

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Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

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Riferimento Raffaella Mazzon 
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono
PEC
E-mail Email registroimprese@al.camcom.it, Email registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30

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