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Diritto annuale



Alessandria, 23 maggio 2013
Ultimo aggiornamento: 19.02.2013



Diritto Annuale e Diritti di Segreteria



DIRITTO ANNUALE


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DIRITTO ANNUALE 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0261118 del 21/12/2012, ha determinato gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2013; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Alessandria la maggiorazione del 15 per cento stabilita dalla Giunta camerale con deliberazione n. 125 del 11.10.2010. 


Circolare n. 0261118 del 21/12/2012

 

DIRITTO ANNUALE 2012

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 255658 del 27/12/2011, ha determinato gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2012; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Alessandria la maggiorazione del 15 per cento stabilita dalla Giunta camerale con deliberazione n. 125 del 11.10.2010. 


Circolare n. 255658 del 27/12/2011 

      
Decreto Interministeriale  21/04/2011  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3/06/2011

Agli importi indicati  nel decreto  occorre aggiungere la maggiorazione del 15 per cento stabilita dalla Giunta camerale con deliberazione n. 125 del 11.10.2010. 


Indicazione sulla definizione di fatturato, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento


Circolare del Ministero Sviluppo Economico  03/03/2009 n. 0019230


Proroga pagamento  diritto annuale 2012:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato in G.U. n.135 del 12/6/2012) ha disposto lo slittamento dei termini di  versamento del primo acconto delle imposte sui redditi per tutte le imprese individuali e i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore dal 18 giugno 2012 al 9 luglio 2012.
Per tutti gli altri soggetti rimane confermata la data del 18 giugno 2012. 

Decreto Presidente del Consigli  dei Ministri 6 giugno 2012


Nuova modalità di versamento: F24 telematico 
Il decreto legge n. 223 del 04.07.2006, convertito con modificazioni in Legge n. 248 del 04.08.2006, all'articolo 37 comma 49, ha stabilito che "A partire dal 1º ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997." Una successiva proroga ha limitato l'entrata in vigore al 1 ottobre 2006 per le sole società di capitali; dal 1 gennaio 2007 l'obbligo è effettivo per tutti i titolari di partita IVA.
Essendo il diritto annuale un tributo da pagare con modello F24, anche tale versamento dovrà essere effettuato utilizzando le modalità telematiche utilizzate per gli altri tributi (Entratel, Fisconline, servizio F24 di home o corporate banking o delega a un intermediario abilitato). Resta salva, per il solo diritto annuale di prima iscrizione, la possibilità di addebito diretto o versamento allo sportello al momento della protocollazione della domanda.

Ravvedimento
Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili ai sensi del Decreto 54/2005. (Regolamento sanzioni diritto annuale)

Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
Appurata tale condizione, l’art. 6 del Decreto 54/2005 prevede due fattispecie di ravvedimento:

  1. con la prima la sanzione è ridotta ad un ottavo (3,75 %) del minimo previsto all´articolo 4, comma 3, del regolamento (30 %) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all´articolo 3, comma 1
  2. con la seconda la sanzione è ridotta ad un quinto (6 %) del minimo previsto all´articolo 4, comma 3, del regolamento (30 %) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di cui all´articolo 3, comma 1.

Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto 1, è necessario che entro 30 giorni dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento:

  • del tributo (codice tributo 3850)  dovuto e non versato (o versato inferiore)
  • degli interessi legali (codice tributo 3851) pari all' 1,5% fino al 31/12/2011 e al 2,5% dal 1/01/2012 maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione (codice tributo 3852)  del 3,75% (1/8 del 30% art.4 comma 3 D.M. 54/2005) del tributo dovuto.

Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto 2, è necessario che entro un anno dall’omissione avvenga il pagamento:

  • del tributo (codice tributo 3850)  dovuto e non versato (o versato inferiore)
  • degli interessi legali (codice tributo 3851) pari all' 1,5% fino al 31/12/2011 e al 2,5% dal 1/01/2012 maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione (codice tributo 3852)  del 6% (1/5 del 30% art.4 comma 3 D.M. 54/2005) del tributo dovuto.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno ( art.13, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 ).
Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell’anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dal 31mo giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione al Registro delle imprese.
Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese, il termine per il calcolo dei trenta giorni o dell´anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 2 D.L. 63/2002 convertito in Legge 112/2002).

Rimborsi
Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti, devono essere presentate, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti, a pena di decadenza, entro 24 mesi dal versamento stesso.

ATTENZIONE ALLE FALSE TELEFONATE
Sono stati segnalati all'Ufficio Diritto Annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di Commercio e richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Spesso tali soggetti reperiscono preventivamente alcune informazioni (indirizzi, attività, nomi degli amministratori, ecc.) presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi così ancora più credibili.
Si ricorda che le coordinate bancarie, in caso di richiesta di rimborso, devono essere indicate esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dalla Camera; si consiglia pertanto di non fornire tali dati per telefono. Nel caso si riceva una chiamata di questo tipo, si prega di verificarne l'attendibilità contattando la Camera di Commercio, anche con lo scopo di segnalazione.


Compensazione
E´ stata riconosciuta la possibilità per i contribuenti che

  • hanno erroneamente versato il diritto annuale
  • hanno erroneamente versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno
  • hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto

di effettuare la compensazione degli erronei versamenti a credito, con altri versamenti a debito, sia per lo stesso diritto annuale, sia per qualunque altro tipo di tributo.

A tal fine è necessario che venga compilato  un modello F24  indicando nel rigo relativo al debito l’importo del tributo da pagare, e nel rigo riferito al credito l’importo erroneamente versato.

Nella compensazione si ricorda che è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici
3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
 

D.M. 11 Maggio 2001 n. 359

 

NOVITA’ PER I RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

L’art. 37 del D.L. 98/2011, in vigore dallo scorso 6 luglio, convertito in legge 111/10, prevede il versamento del contributo unificato per i ricorsi proposti avanti le Commissione tributarie provinciali e regionali nelle seguenti misure:

VALORE CONTROVERSIA AMMONTARE CONTRIBUTO UNIFICATO 

Fino € 2.582,28 € 30
oltre € 2.582,28 fino a € 5.000 € 60
oltre € 5.000 fino a € 25.000 € 120
oltre € 25.000 fino a € 75.000 € 250
oltre € 75.000 fino a € 200.000 € 500
oltre € 200.000 € 1.500 

Il valore della controversia è determinato con riferimento all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Per le controversie relative esclusivamente alle irrogazioni delle sanzioni il valore della controversia è, invece, determinato dalla somma di quest’ultime.
Il valore della lite “deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nelle ipotesi di prenotazione a debito”.
Il Contributo unificato sostituisce l’imposta di bollo che, pertanto, non dovrà più essere assolta al momento della proposizione del ricorso.
Il contributo unificato è dovuto per le controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati successivamente al 6 luglio 2011.

E’ stato introdotto anche l’obbligo di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo di posta certificata del difensore o delle parti.
La mancata indicazione dell’indirizzo di posta certificata è sanzionata con una maggiorazione del 50% del contributo unificato.


Moduli

Domanda di rimborso   

Foglio di calcolo





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Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

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Riferimento  
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono 0131 313267 - 0131 313210
Fax 0131 43186
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