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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 23 aprile 2024
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Agenti di affari in mediazione



Alessandria, 23 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 18.11.2022



Registro Imprese - Attività ex Albi, ruoli registri e altri servizi



AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE

L'agente di affari in mediazione (mediatore) è colui che "mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" (art. 1754 c.c.).



Contenuto pagina

Fonti normative

articoli 1754 e seguenti del codice civile
legge n. 39/1989, modificata dall’articolo 18 della legge 57/2001
D.M. 21.02.1990, n. 300
D.M. 21.12.1990, n. 452
D.M. 07.10.1993, n. 589
D.P.R. 6.11.1960, n. 1926
D.L. 04.07.06, n. 223 convertito in L. 04.08.06 n. 248
L. 296/06 (Finanziaria 2007)
D.Lgs. 26.03.2010, n. 59
Decreto MISE 26.10.2011

Decreto MISE 23.04.2013

Legge 7.8.1990, n. 241 - art. 19
Regolamento esami (Deliberazione di Consiglio n. 9 del 27/01/2010)



L’attività di agente di affari in mediazione (mediatore)
Caratteristica del mediatore è quella di mettere in relazione due o più parti senza curare gli interessi particolari di una di esse. Il mediatore ha, infatti, un vero e proprio dovere di imparzialità sino alla conclusione dell’affare; una volta concluso l’affare, tale dovere viene meno e pertanto il mediatore può assumere la rappresentanza di una delle parti per quanto concerne l’espletamento degli adempimenti conseguenti alla stipulazione.
L’attività di mediazione può essere esercitata singolarmente come ditta individuale oppure in forma di società. 

L'attività di agente di affari in mediazione si articola nei seguenti settori:
• agenti immobiliari (mettono in relazione due o più parti per la conclusione di un affare nel settore immobiliare);
• agenti merceologici (agenti in mediazione in merci);
• agenti in servizi vari (pubblicità – autotrasporti);
• agenti con mandato a titolo oneroso (mediatore che opera su incarico di una sola delle parti).

Non rientrano nel campo di applicazione delle attività di intermediazione commerciale e di affari di cui alla Legge n. 39/89 le attività di:
• mediatori marittimi;
• mediatori assicurativi;
• soggetti che esercitano attività di intermediazione nei servizi turistici;
• mediatori creditizi;
• agenzie di affari (TULP, art. 115);
• mediatori pubblici (Legge n. 272/1913);
• agenti di cambio o di intermediazione mobiliare.

 

IMPORTANTE
Per effetto del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, sono entrate in vigore le disposizioni di semplificazione che riguardano il procedimento amministrativo di inizio dell’attività di agenti di affari in mediazione.
Ai sensi del D.M. 26/10/2011 (decreto attuativo della suddetta “Direttiva servizi”) a partire dal 12 maggio 2012 è stato definitivamente soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Pertanto, chi intende svolgere l'attività di agente di affari in mediazione deve presentare telematicamente, tramite la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, alla Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede operativa, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, avvalendosi della modulistica pubblicata con Decreto Direttoriale del MISE del 29/11/2011 (www.registroimprese.it); la Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti, iscriverà l'attività nel registro delle imprese, se svolta in forma di impresa, oppure nel REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative). 

A partire dal 12 maggio 2012, inoltre, le imprese individuali e le società sono tenute a nominare, presso ogni sede ed eventuali unità locali dove si svolge l’attività, almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 3 della legge 39/89, che a qualsiasi titolo esercita l’attività di mediazione per conto dell’impresa. Tale adempimento deve essere effettuato inviando in modalità telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede principale una istanza di svolgimento dell’attività, tramite il modello informatico “Mediatori” sezione “Requisiti”.
Dalla stessa data, le imprese individuali e le società devono rendere disponibili all’utenza in ogni sede ed unità locale in cui viene svolta l’attività di mediazione, con l’esposizione nei locali oppure con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti e alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede ed eventuali unità locali.

Si precisa che non essendo state abrogate le norme di settore che disciplinano l'attività, ad ogni effetto di legge i richiami al ruolo mediatori si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 

 

PERIODO TRANSITORIO (DAL 12/05/2012 AL 13/05/2013, TERMINE PROROGATO AL 30 SETTEMBRE 2013 CON D.M. 23/4/2013, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 10/05/2013)

 


REQUISITI
Per l’esercizio dell’attività di mediazione la normativa ha mantenuto l'obbligo di autocertificare tramite SCIA il possesso dei requisiti di idoneità (personali, professionali e morali) previsti dalla Legge n. 39/89 e s.m.i.
Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare quando l'attività di agente di affari in mediazione viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l’attività viene svolta da Società, devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.
I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di agente di affari in mediazione per conto dell’impresa individuale o della società.

1) Requisiti personali:
• maggiore età;
• godimento dei diritti civili;
• essere cittadino italiano o dell’ Unione europea ovvero cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del regolare permesso di soggiorno;

2) Requisiti morali:
• non essere stato dichiarato fallito, interdetto, inabilitato;
• non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, per i delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, non essere stato condannato per un delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
• non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione divenute definitive e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.

3) professionali:
Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
diploma di scuola secondaria di secondo grado più un corso di formazione con relativo esame finale diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. I corsi hanno validità illimitata, cioè non è previsto alcun termine per richiedere l’iscrizione all’esame di idoneità. Per la provincia di Alessandria, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio  per la Promozione Economica (ASPERIA), che ha sede presso la stessa Camera, tiene con una certa frequenza tali corsi preparatori, in orari pomeridiani e serali (per saperne di più);
oppure diploma di scuola media secondaria di secondo grado più un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l’obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione professionale (ancora in attesa del relativo decreto ministeriale di attuazione);
oppure iscrizione nell’apposita Sezione del Rea (posizioni di persone fisiche che non esercitano l’attività)
oppure iscrizione nel soppresso Ruolo degli Agenti di affari in mediazione (opzione possibile fino al 12/05/2016);
oppure riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - D. Lgs. 206/2007 (solo per i cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in paese terzo) .

 

Questionari studenti

Questionari docenti

 


INCOMPATIBILITA’

Con decorrenza 1/2/2022 l'articolo 4 comma 2 della legge n. 238/2021 riformula il comma 3 dell’art. 5, della legge n. 39/1989 che disciplina le incompatibilità con riferimento all'esercizio dell’attività di mediazione.

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

  •  con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore;
  • con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  • con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione
  • in situazioni di conflitto di interessi.
 
 

Tempi

L'ufficio ha 60 giorni di tempo per la verifica di tutti i requisiti di legge . Entro detto termine l'ufficio deve contestare i requisti mancanti o difformi e salva la possibilità per l'interessato, ove consentito, di conformarsi a quelli previsti dalla normativa vigente deve essere disposta l'inibizione dell'attività. Trascorso il termine di 60 giorni senza contestazioni o provvedimenti di inibizione l'attività si intende svolta in modo conforme alle norme di legge.

 

GARANZIA ASSICURATIVA
Deve essere prodotta la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali dell’attività di mediatore e a tutela dei clienti.

Gli importi minimi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico sono:

€ 260.000,00 per le imprese individuali;

€ 520.000,00 per le società di persone;

€ 1.550.000,00 per le società di capitale.

Caratteristiche della polizza: assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti; copertura per chiunque, all’interno dell’azienda, svolga a qualsiasi titolo l’attività di mediazione; copertura di tutte le sezioni iscritte a ruolo, attraverso un’unica polizza omnicomprensiva oppure più polizze separate a copertura di ciascuna attività; polizza assicurativa a parte per chi, coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere l’attività anche a titolo individuale.

 

MODULI E FORMULARI

Il mediatore che per l´esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia, in via telematica, presso la Camera di Commercio nella cui provincia esercita l'attività. I moduli devono essere chiari, facilmente comprensibili ed ispirati ai principi della buona fede contrattuale. Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero REA ed il codice fiscale dell'impresa. 
Il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari era consentito fino al 10/08/2012. Attualmente il deposito deve essere fatto attraverso il canale telematico della ComUnica, allegando la Scia compilata nella sezione moduli e formulari.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, SANZIONI E RICORSI
L’agente di affari in mediazione che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
- sospensione dell’attività, inflitta per un periodo non superiore a sei mesi, se vengono compiute irregolarità accertate nell’esercizio dell’attività di mediazione;
- inibizione dell’attività nei casi di incompatibilità oppure quando viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa;
- inibizione perpetua all’esercizio dell’attività nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato o che abbiano compiuto atti inerenti al loro ufficio durante il periodo di sospensione o sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.
I procedimenti disciplinari che si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell’attività (ex radiazione dal soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione) sono annotati ed iscritti per estratto nel R.E.A.. Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel .R.E.A. i provvedimenti amministrativi e penali previsti dal Regolamento di attuazione (D.M. 452/1990) della legge 39/1989. A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle Imprese nonché gli altri soggetti interessati nel rispetto delle procedure previste per l’accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

- L'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 7.500,00 e € 15.000,00 (il pagamento con effetto liberatorio è stabilito pertanto in € 5.000).
- A coloro che sono incorsi per tre volte nella sanzione, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 c.p., nonché l’art. 2231 c.c.
- L’utilizzo nell’esercizio della professione di moduli o formulari non depositati o diversi da quelli depositati è punito con sanzione rispettivamente di € 1.549,00 e di € 516,00.
- Le modifiche/cessazioni inerenti l’attività o il personale ad essa adibito presentate con modello ARC sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell’evento sono soggetti a sanzione REA.
Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività adottati dal Conservatore del Registro delle Imprese e contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 gg.
Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è ammesso in alternativa al ricorso gerarchico il ricorso alla giurisdizione esclusiva del TAR competente per territorio.



IMPRESE ESTERE
Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell’Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell’attività nel proprio Paese, possono iniziare l’attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l’attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l’impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l’inizio dell’attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.
Le imprese aventi sede nell’Unione Europea che esercitano l’attività di agente di affari in mediazione in diritto di stabilimento devono dimostrare di avere prestato la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali prevista dalla normativa con garanzia equivalente o essenzialmente comparabile nello Stato membro in cui è già stabilita.


 

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività di mediazione, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto. 
 
Si ricorda, infine, che chiunque eserciti l'attività di agente d'affari in mediazione (titolare dell'impresa individuale, legale rappresentante, preposto o altro) deve essere in possesso della tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, punto 3, del DM 26 ottobre 2011. Per tale motivo, nel caso in cui il soggetto obbligato non ne sia in possesso o la stessa sia scaduta, è invitato a chiederne il rilascio o il rinnovo.
 
 

 

Si vedano con riferimento all'inizio dell'attività ma anche ai casi di modifica e di cancellazione, le informazioni di dettaglio sul

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Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

Registro Imprese

Riferimento Raffaella Mazzon 
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono
PEC
E-mail Email registroimprese@al.camcom.it, Email registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30

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