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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 16 aprile 2024
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Ruolo dei periti e degli esperti



Alessandria, 16 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 19.07.2023



Registro Imprese - Attività ex Albi, ruoli registri e altri servizi



RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

L´attività di perito ed esperto si concretizza nel fornire una prestazione d´opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente



Contenuto pagina

Fonti normative

- articolo 32 del T.U. approvato con R.D. 20.09.1934 n. 2011
- D.Lgs. Lgt. 21.09.1944 n. 315 
- Regolamento provinciale adottato con deliberazione n. 84 della Giunta Camerale in data 27/3/1980 e approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia in data 29/7/1980 e modificato con delibera n. 12 del Consiglio del 25/10/2012, sulla base del regolamento tipo approvato con D.L. del 29/12/1979
- D.Lgs. 06.08.2012 n. 147 
- Circolare MISE 12.09.2012 n. 3656/C 

L’attività di perito ed esperto
L’attività di perito ed esperto si concretizza generalmente nel fornire una prestazione d’opera non intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Il perito è un lavoratore autonomo che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".
L’attività di perito ed esperto è estremamente varia; consiste nell’assistenza tecnica in quelle attività o settori per i quali sia richiesta una particolare competenza specifica. I periti e gli esperti iscritti nel ruolo camerale esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione delle attività regolate da Albi, Ruoli o Ordini professionali.

Il ruolo
Il Ruolo dei Periti e degli Esperti ha funzioni di pubblicità conoscitiva, cioè fa conoscere le persone ritenute idonee ad effettuare perizie in determinate categorie merceologiche, senza attribuire alcuna qualificazione esclusiva. In altre parole, l’iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti non è abilitante, nel senso che l’attività di perito ed esperto può essere esercitata da chiunque, essendo attività libera. Pertanto, l’iscrizione serve quale "referenza" nell’espletamento dell’attività: l’iscrizione al ruolo dimostra e garantisce la preparazione e la competenza del perito e dell’esperto nelle materie oggetto dell’iscrizione.

Si ritiene opportuno evidenziare la netta distinzione fra il ruolo dei periti e degli esperti e il ruolo dei "periti di tribunale"; quest’ultimo, disciplinato dal R.D. 18.12.1941, n. 1368 - disposizioni per l’attuazione del Codice di Procedura Civile -, la cui denominazione esatta è "Albo dei consulenti tecnici del giudice", raccoglie i nominativi di coloro che, forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, possono esercitare le funzioni di consulenza per il tribunale. L’iscrizione in uno di detti albi non preclude l’iscrizione all’altro, anzi l’iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti può essere considerata titolo valido per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del giudice.

La Camera di Commercio forma il ruolo dei periti ed esperti della provincia, diviso in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che generalmente si svolgono sul territorio provinciale; a tale scopo la stessa Camera di Commercio forma, in base all’elenco tipo allegato al regolamento, un elenco delle categorie e sub categorie approvate poi dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L’iscrizione al ruolo può essere effettuata solo da persone fisiche (con esclusione, quindi, delle società, persone giuridiche ed associazioni in genere).

REQUISITI
I requisiti che sono richiesti per l’iscrizione nel ruolo sono:

1) personali
- aver compiuto 21 anni di età;

2) morali
- non essere stato dichiarato fallito;
- non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione; per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.

3) professionali
E’ richiesto il possesso di requisiti che comprovino l’idoneità all’esercizio dell’attività di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali è richiesta l’iscrizione.
Quindi chi richiede l’iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti può dimostrare il possesso di tali requisiti con l’esibizione di ogni titolo e documento ritenuto dallo stesso valido allo scopo come, ad esempio:
- avere già effettuato perizie o formulato pareri nell'ambito delle categorie merceologiche di interesse;
- essere in possesso di titoli di studio di carattere tecnico professionale specifico a seconda delle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione, o l'aver frequentato corsi professionali;
- avere ottenuto particolari riconoscimenti nell'ambito di attività svolte (quali certificati di brevetti depositati, attestati di frequenza a corsi di formazione riguardanti discipline connesse all’esercizio pratico delle attività peritali nelle categorie e sub categorie oggetto dell’iscrizione, certificazioni comprovanti l’esperienza acquisita in questo tipo di attività, da esibire possibilmente su carta intestata nonché tutta l’eventuale documentazione attestante che il richiedente ha svolto almeno 2 anni negli ultimi 5 di esperienza pratica nelle categorie per le quali è stata richiesta l’iscrizione);
- essere iscritti in Albi qualificanti a carattere tecnico-operativo;
- avere redatto o pubblicato articoli o testi a carattere tecnico aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione;
- avere presentato a conferenze o convegni memorie o relazioni aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione.

Qualora la Camera di Commercio giudichi tale documentazione non adeguata a comprovare l’idoneità dell’aspirante, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio teso ad accertare le conoscenze tecniche che l’aspirante perito possiede.

L'Ufficio è a disposizione per fornire informazioni per una corretta presentazione della domanda.

Possono altresì essere iscritti di diritto al ruolo, purché abbiano esperienza lavorativa da almeno tre anni negli ultimi cinque, coloro che:
- sono iscritti nella sezione per agenti immobiliari del ruolo agenti di affari in mediazione (l’iscrizione riguarda la categoria degli immobili);
- sono iscritti da almeno un triennio in una sezione merceologica del ruolo agenti di affari in mediazione (l’iscrizione riguarda la categoria corrispondente alla loro specializzazione).

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL RUOLO
Per potersi iscrivere è necessario presentare:
- domanda in bollo, su apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato; la domanda deve essere presentata presso gli sportelli del Registro Imprese oppure tramite corrispondenza postale; il modello riporta l'indicazione dei documenti che devono essere allegati alla domanda;
- fotocopia documento di identità personale in corso di validità;
- un dettagliato curriculum in cui occorre specificare i requisiti professionali sopra indicati;
- titoli e documenti validi a comprovare l’idoneità del richiedente l’iscrizione all’esercizio dell’attività di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie indicate nella domanda di iscrizione.

 

Dal 14 febbraio 2013, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012, che abroga il D.P.R. n. 252 del 3/6/1998, non sono più rilasciati i certificati del Registro Imprese recanti il nullaosta antimafia. La competenza in materia di documentazione antimafia resta in capo alle Prefetture. Pertanto la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa, deve essere autocertificata mediante la compilazione della dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia da parte dei richiedenti l'iscrizione al ruolo.



N.B. L’iscritto può richiedere che gli sia rilasciato un tesserino di riconoscimento che accerti l’iscrizione al ruolo; il tesserino è soggetto a rinnovo annuale.

COME PRESENTARE DOMANDE DI MODIFICA E CANCELLAZIONE
Per modificare la propria posizione al ruolo o cancellarsi al ruolo stesso è necessario presentare:
- domanda di modifica o di cancellazione in bollo, utilizzando il modello apposito; il modello riporta la documentazione che deve essere allegata alla domanda;
- il tesserino di riconoscimento;

- ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di € 10.00 - dovuti soltanto per le domande di modifica - effettuato direttamente allo sportello in contanti o tramite bancomat.

In alternativa è possibile:

  1. Effettuare il pagamento spontaneo tramite il seguente link: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAAAA. In questo caso occorre scegliere dal menù a tendina la voce "Albi, Ruoli e Registri" e inserire nel  box "Causale" i dati del richiedente;
  2. Utilizzare l’avviso di pagamento PagoPA per la cui emissione occorre contattare preventivamente l'ufficio, inviando una e-mail all'indirizzo registroimprese@al.camcom.it avente ad oggetto il servizio richiesto.

 


TEMPI
I tempi previsti per la chiusura del procedimento sono fissati in 90 giorni dal ricevimento della domanda nell’ipotesi in cui l’iscrizione avvenga sulla base del colloquio teso a dimostrare l’idoneità del richiedente all’esercizio dell’attività di perito ed esperto nelle categorie richieste; sono fissati in 60 giorni dalla presentazione della domanda nel caso in cui l’iscrizione avvenga, senza colloquio, sulla base della documentazione prodotta. Se entro tali termini il procedimento non è concluso con un provvedimento finale espresso, la domanda si intende come accolta.
I termini possono essere sospesi dall’ufficio per una sola volta per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati ovvero qualità non attestati in documenti già in suo possesso.
Nel caso in cui ritenga che la domanda non possa essere accolta, l’ufficio deve comunicare i motivi ostativi al suo accoglimento all’interessato, che, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare le sue osservazioni.
La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini per concludere il procedimento; gli stessi incominciano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni e correzioni dell’interessato.

RICORSI E SANZIONI
Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ammesso ricorso amministrativo nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro dello sviluppo economico (Direzione generale per il mercato la concorrenza il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica) e ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni innanzi al T.A.R. o al Giudice Ordinario a seconda che sia stato leso un interesse legittimo o un diritto soggettivo.

A prescindere dalle sanzioni relative alle responsabilità civili e penali connesse ai rapporti intercorrenti con i terzi durante l’esercizio delle attività peritali, la normativa specifica inerente il ruolo dei periti e degli esperti, all’art. 12 del regolamento, prevede la cancellazione dal ruolo nelle seguenti ipotesi:
- quando si verifichi una delle condizioni ostative all’iscrizione;
- quando senza giustificato motivo il perito abbia rifiutato la nomina per perizie ordinate dall’autorità giudiziaria o amministrativa;
- quando nell’esercizio delle funzioni di perito o esperto abbia dato prova di grave negligenza od abbia compromesso la propria reputazione;
- quando abbia proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali è iscritto senza aver informato la parte interessata ed essere stato autorizzato dalla Camera di Commercio.
La norma prevede altresì che per i casi previsti negli ultimi tre dei sopra citati punti, quando il fatto è di limitata entità, sia possibile sostituire il provvedimento di cancellazione con quello della sospensione

REVISIONE
 

Secondo quanto previsto dall'art.5 del Regolamento, la Camera di Commercio di Alessandria provvede ogni 4 anni ad effettuare la revisione del Ruolo dei Periti e degli Esperti.

In tale occasione per ciascun iscritto viene verificata d’ufficio la sussistenza dei requisiti morali previsti dall’art.4 della suddetta normativa, tramite consultazione del Casellario Giudiziale presso la Procura del Tribunale.

Con determina n. 33 del 16/02/2016 il Segretario Generale ha dato corso per l’anno 2016 alla revisione generale del Ruolo dei periti e degli esperti incaricando l’Ufficio Registro imprese di provvedere nei confronti degli iscritti alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa.

La revisione si è conclusa con le determine n. 170 e n. 171 del 10/08/2016.

 

ELENCO ISCRITTI NEL RUOLO (aggiornamento: luglio 2023)

 

 


MODULISTICA
Domanda di iscrizione
Domanda di modificazione o di cancellazione

Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia



 



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Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

Registro Imprese - Attività ex albi, ruoli, registri e altri servizi

Riferimento Raffaella Mazzon 
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono
PEC
E-mail Email registroimprese@al.camcom.it, Email registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30

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