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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 20 aprile 2024
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Comunicazione di iscrizione



Alessandria, 20 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 02.12.2021



Imprese Artigiane



COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE


Contenuto pagina

Annotazione  della qualifica artigiana nella sezione speciale del  Registro delle Imprese

Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa, le imprese artigiane in possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa. L'annotazione comporta l'inserimento negli elenchi previdenziali artigiani (tenuti dall’INPS) del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari. 

 

Dal 1° aprile 2010, data in cui diviene obbligatoria la Comunicazione Unica, come disposto dalla L. Regione Piemonte n. 1/2009, la comunicazione di iscrizione deve essere presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani: si ha quindi piena coincidenza tra data di inizio attività artigiana, data di comunicazione e data di acquisizione della qualifica artigiana. 

 

Il 20 dicembre 2012 è entrato in vigore la legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del D.L. n. 179/2012 che estende alle imprese individuali l'obbligo - già previsto per le società - di comunicare al Registro delle imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Pertanto:

  • le nuove imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane a partire dal 20 dicembre 2012 devono comunicare un proprio indirizzo PEC. In mancanza l’iscrizione non potrà essere eseguita;
  • le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali, iscritte alla data del 20 dicembre 2012, hanno tempo fino al 30 giugno 2013 per comunicare al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane un proprio indirizzo PEC;
  • le imprese individuali che non avranno comunicato l'indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013, subiranno la 'sanzione' della sospensione per 45 giorni. Trascorso tale periodo la domanda si intende non presentata;
  • la domanda di iscrizione del solo indirizzo pec - da parte delle imprese individuali - non è soggetta ad imposta di bollo e al pagamento di diritti di segreteria;
  • l'indirizzo PEC delle imprese individuali può essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento;
  • la comunicazione può essere effettuata attraverso la procedura ComunicaStarweb.



Chi deve richiedere la qualifica artigiana 

Impresa individuale 

Devono ricorrere i seguenti requisiti:
• l’impresa deve avere per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa);
• l’impresa deve essere esercitata personalmente e professionalmente dal suo titolare, che svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
• il titolare deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);
• l’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano, sempre che non superi i limiti dimensionali di cui all’art. 4 della legge 443/1985;
• l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. 

Società in nome collettivo 

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l’impresa individuale ed inoltre:
• la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
• almeno uno dei soci partecipanti all’attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);
• il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale. 

Società cooperative 

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l’impresa individuale ed inoltre:
• la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;

• i soci artigiani devono detenere la maggioranza nell'organo amministrativo;
• almeno uno dei soci partecipanti all’attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);
• il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale. 

In presenza del possesso di questi requisiti, la società cooperativa è annotata con la qualifica artigiana. Come previsto dalla legge n. 142/2001, i soci lavoratori possono scegliere di essere inquadrati come lavoratori subordinati oppure come lavoratori autonomi. In quest’ultimo caso i soci devono essere iscritti agli elenchi nominativi degli artigiani ai fini previdenziali. 

Le società cooperative devono allegare la seguente documentazione:
1. copia del regolamento adottato ai sensi dell’art. 6 della legge 142/2001, vistato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da cui dovrà risultare se i soci potranno essere inquadrati come lavoratori autonomi o dipendenti o avranno entrambe le possibilità;
2. copia  di ogni contratto di lavoro stipulato da ogni singolo socio; se il socio è inquadrato come lavoratore autonomo dovrà essere fatto riferimento esplicito anche alla legge 443/1985;
3. libro soci e libro unico in visione;
4. richiesta di iscrizione negli elenchi previdenziali artigiani di ogni  socio che voglia essere inquadrato come lavoratore autonomo e copia di documento di identità in corso di validità. 



Società in accomandita semplice 

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l’impresa individuale ed inoltre:
• ciascun socio accomandatario, indipendentemente dal numero degli accomandanti, deve esercitare personalmente e professionalmente l’attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
• almeno uno dei soci partecipanti all’attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);
• ciascun socio accomandatario non deve essere socio unico di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice. 

Società a responsabilità limitata unipersonali 

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l’impresa individuale ed inoltre:
• il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l’attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
• il socio unico inoltre deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, ecc.);
• il socio unico non deve essere socio unico di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice. 

Società a responsabilità limitata pluripersonali 

Hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nell’Albo provinciale anche le S.r.l. pluripersonali; per le S.r.l. pluripersonali l’iscrizione all’albo non è però obbligatoria. 

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l’impresa individuale ed inoltre:
• la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti (assemblea e organo amministrativo). 

Consorzi / società consortili 

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane devono iscriversi nella sezione separata dell’albo delle imprese artigiane (art. 6 della legge n. 443/1985).
L’unico requisito richiesto riguarda la composizione della compagine sociale: le imprese artigiane non devono essere inferiori ai due terzi delle imprese consorziate. 

Limiti dimensionali 

L’impresa artigiana deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:
impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
imprese di trasporto: 8 dipendenti;
imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. 

Per computare i limiti dimensionali

• non si considerano gli apprendisti passati in qualifica (ai sensi della Legge 25/55) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana per un periodo di 2 anni;
• non si considerano i lavoratori a domicilio (ai sensi della Legge 877/1973) se non superano 1/3 dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
• non si considerano i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali;
• si considerano i familiari dell'imprenditore che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana (articolo 230-bis del codice civile);
• si considerano i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana, tranne uno;
• si considerano i dipendenti, qualunque sia la mansione svolta;
• le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell’anno solare, i limiti dimensionali, mantengono l’iscrizione. 

Ricorsi 

Contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.


 

 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.

SARI Registro Imprese

 

 
 

 



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Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

Ufficio imprese artigiane

Riferimento Nadia Sampietro 
Indirizzo Alessandria - via Vochieri 58
Telefono
PEC
E-mail Email artigiani@al.camcom.it, Email artigiani@al.legalmail.camcom.it
Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30

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