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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 2 ottobre 2023
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Agenti e rappresentanti di commercio



Alessandria, 2 ottobre 2023
Ultimo aggiornamento: 20.07.2022



Registro Imprese - Attività ex Albi, ruoli registri e altri servizi



AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

L'agente di commercio, così come definito dal codice civile, è un lavoratore autonomo che assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un preponente, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.).


Contenuto pagina

Fonti normative

articolo 1742 del codice civile
legge 03.05.1985, n. 204
D.M. 21.08.1985 
D.Lgs. 26.03.2010, n. 59
Decreto MISE 26.10.2011

Decreto MISE 23.04.2013



L’attività di agente e rappresentante di commercio
L’attività di agente di commercio è caratterizzata da:
• operare in nome e per conto di terzi;
• concludere contratti in una zona determinata;
• essere il contratto di agenzia un contratto a titolo oneroso: all’agente spetta per la prestazione svolta una provvigione da parte del preponente mandatario.

Il rappresentante di commercio è un agente cui il preponente ha conferito anche la rappresentanza, cioè il potere di concludere direttamente gli affari in nome del preponente stesso.

L’attività di agente o rappresentante di commercio può essere esercitata singolarmente come ditta individuale oppure in forma di società. 

IMPORTANTE 
Per effetto del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, sono entrate in vigore le disposizioni di semplificazione che riguardano il procedimento amministrativo di inizio dell’attività di agente e/o rappresentante di commercio.
Ai sensi del D.M. 26/10/2011 (decreto attuativo della suddetta “Direttiva servizi”) a partire dal 12 maggio 2012 è stato definitivamente soppresso il relativo ruolo.
Pertanto, chi intende svolgere l'attività di agente e/o rappresentante di commercio deve presentare telematicamente, tramite la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, alla Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede operativa, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti,avvalendosi della modulistica pubblicata con Decreto Direttoriale del MISE del 29/11/2011 (
www.registroimprese.it); la Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti, iscriverà l'attività nel registro delle imprese, se svolta in forma d'impresa, oppure nel REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative). 

A partire dal 12 maggio 2012, inoltre, le imprese individuali e le società sono tenute a nominare, presso ogni sede ed eventuali unità locali dove si svolge l’attività, almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività, certificati secondo le modalità definite all’art. 3 del Decreto 26/10/2011. Tale adempimento deve essere effettuato inviando in modalità telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede principale una istanza di svolgimento dell’attività, tramite il modello informatico “ARC” sezione “Requisiti”.

Si precisa che non essendo state abrogate le norme di settore che disciplinano l'attività, ad ogni effetto di legge i richiami al ruolo agenti e rappresentanti di commercio si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 

 


PERIODO TRANSITORIO (DAL 12/05/2012 AL 13/05/2013, TERMINE ORA PROROGATO AL 30 SETTEMBRE 2013 CON D.M. 23/4/2013, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 10/05/2013)




REQUISITI
Per l’esercizio dell’attività di agente o rappresentante di commercio la normativa ha mantenuto l'obbligo di autocertificare tramite SCIA il possesso dei requisiti di idoneità (personali, professionali e morali) previsti dalla Legge n. 204/85 e s.m.i.
Tali requisiti devono essere posseduti dal Titolare quando l'attività di agente o rappresentante di commercio viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l’attività viene svolta da Società, devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.
I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell’impresa individuale o della società.

1) Requisiti personali:
• maggiore età;
• godimento dei diritti civili;
• essere cittadino italiano o dell’ Unione europea ovvero cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del regolare permesso di soggiorno;

2) Requisiti morali:
• non essere interdetto, inabilitato;
• non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione compresi i reati fiscali, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
• non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.

3) Requisiti professionali:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (sono idonei i seguenti diplomi di maturità: ragioniere, perito commerciale, ragioniere programmatore, perito sezione commercio con l’estero, analista contabile, segretario d’amministrazione, operatore commerciale, operatore turistico, operatore commerciale dei prodotti alimentari, tecnico gestione aziendale, tecnico impresa turistica, tecnico dei servizi turistici, tecnico dei servizi della ristorazione; e i seguenti diplomi di qualifica: addetto alla contabilità d’azienda, contabile d’azienda, addetto alla segreteria d’azienda, segretari d’azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto e operatore commercio con l’estero, addetto agli uffici assicurativi, corrispondente commerciale in lingua estera, stenodattilografo in lingue estere, addetto alla conservazione dei prodotti alimentari, addetto agli uffici turistici, computista commerciale, addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo, accompagnatore turistico, operatore gestione aziendale, operatore impresa turistica);
oppure laurea ad indirizzo commerciale, economico o giuridico: (sono idonee le seguenti lauree: economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche marittime, scienze statistiche, sociologia, scienze economiche, scienze economico-bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze bancarie ed assicurative, scienze dell’amministrazione, economia ed amministrazione delle imprese);
oppure esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell’ultimo quinquennio, come dipendente con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro, attestante  il livello di inquadramento, le mansioni esercitate ed il periodo in cui l'attività è stata svolta); o come coadiuvante, regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti, adibito a mansioni commerciali di vendita; o come lavoratore autonomo, titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, svolgenti attività commerciale o attività artigiana di produzione e relativa vendita; 
oppure esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell’ultimo quinquennio, come viaggiatore piazzista (da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro, attestante le mansioni esercitate ed il periodo in cui l'attività è stata svolta); 
oppure iscrizione nell’apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l’attività);
oppure iscrizione nel soppresso Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (opzione possibile fino al 12/05/2017);
oppure apposito corso di formazione a frequenza obbligatoria, organizzato da organismi autorizzati a gestire la formazione professionale, con superamento del relativo esame finale. Per la Provincia di Alessandria i corsi sono organizzati da:
- ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI - via Modena 29 - Alessandria - tel. 0131 314800 - sito www.ascom.al.it
- CONFESERCENTI - via Cardinal Massaia 2/a - Alessandria - tel. 0131 232623 - sito www.confesercenti.it .
oppure riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - D.Lgs. 206/2007 (solo per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in paese terzo).

Casi particolari di attività lavorativa:
• gli informatori scientifici, che svolgono anche attività di vendita, maturano i requisiti professionali e possono iscriversi senza dover frequentare il corso di formazione (da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro, attestante le mansioni di vendita esercitate ed il periodo in cui l'attività è stata svolta);
• i procacciatori di affari non maturano alcun requisito;

INCOMPATIBILITA’ 
L’esercizio dell’attività di agente e/o rappresentante di commercio:
• è incompatibile con il lavoro subordinato svolto alle dipendenze di datori di lavoro privati
• è incompatibile con il lavoro subordinato svolto alle dipendenze di datori di lavoro pubblici (esclusi coloro che hanno un contratto part-time non superiore al 50%);
• è precluso a chi svolge l’attività di Agenti di affari in mediazione. 
 

Tempi

L'ufficio ha 60 giorni di tempo per la verifica di tutti i requisiti di legge . Entro detto termine l'ufficio deve contestare i requisti mancanti o difformi e salva la possibilità per l'interessato, ove consentito, di conformarsi a quelli previsti dalla normativa vigente deve essere disposta l'inibizione dell'attività. Trascorso il termine di 60 giorni senza contestazioni o provvedimenti di inibizione l'attività si intende svolta in modo conforme alle norme di legge.

 
SANZIONI E RICORSI
L'esercizio dell'attività di agente/rappresentante senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 516,00 e € 2.065,00 (art. 9 L. 204/85).
Alla stessa sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia o rappresentanza con chi non è in possesso della relativa qualifica certificata dall’iscrizione nell’apposita sezione REA.
Le modifiche/cessazioni inerenti l’attività o il personale ad essa adibito presentate con modello ARC sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell’evento sono soggetti a sanzione REA.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività adottati dal Conservatore del Registro delle Imprese e contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 gg.
Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è ammesso in alternativa al ricorso gerarchico il ricorso alla giurisdizione esclusiva del TAR competente per territorio.

IMPRESE ESTERE
Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell’Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell’attività nel proprio Paese, possono iniziare l’attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l’attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l’impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l’inizio dell’attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società.
Anche per le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell’iscrizione.
Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative. 

GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ 
L'impresa preponente deve iscrivere l’agente, come previdenza integrativa, all’Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO); per informazioni chiamare il Contact Center 800 97 97 27


 

Si vedano con riferimento all'inizio dell'attività ma anche ai casi di modifica e di cancellazione, le informazioni di dettaglio sul

SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese

 

SARI Registro Imprese

 



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Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

Registro Imprese

Riferimento Rosa Maria Robazza 
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono
PEC
E-mail Email registroimprese@al.camcom.it, Email registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30

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