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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 25 aprile 2024
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Estetisti



Alessandria, 25 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 30.05.2013



Imprese Artigiane



ESTETISTI

Contenuto pagina

Fonti normative
Legge 4/1/90, n. 1;
Legge Regione Piemonte 9/12/92, n. 54, art. 3. 

Legge Regione Piemonte 23 aprile 2013, n. 5


Attività di estetista
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. 

L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

L’attività di estetista può essere esercitata solo dopo aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune dove si intende svolgere l'attività. Nell'impresa deve essere sempre presente un soggetto che ha conseguito la qualificazione professionale di estetista. Per le imprese artigiane, l'abilitazione professionale deve essere posseduta o dal titolare dell'impresa individuale o da uno dei soci lavoratori della società.

Il responsabile tecnico deve essere iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Requisiti
La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, mediante superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di:

  • corso di qualificazione regionale della durata di due anni (minimo 900 ore annue), seguito da un corso di specializzazione regionale di 900 ore oppure da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista; oppure
  • un anno di attività lavorativa qualificata successivo al periodo di apprendistato, seguito da un corso regionale di formazione teorica di 300 ore; oppure
  • tre anni di attività lavorativa qualificata, come dipendente o collaboratore familiare, seguiti da un corso regionale di formazione teorica di 300 ore; il periodo di lavoro deve essere svolto nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso.

A partire dal 15/05/2013, con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 5/2013, che ha soppresso le Commissioni Provinciali per l’artigianato, l’accertamento del periodo lavorativo per l’ammissione all’esame e ai corsi regionali per l’attività di estetista e di acconciatore compete alla Regione Piemonte - settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell’artigianato (art. 34 bis Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell’ammissione all’esame e al corso di formazione per l’attività di estetista e di acconciatore).

 

Moduli
Il modello di domanda è disponibile sul sito della Regione Piemonte



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Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

Ufficio imprese artigiane

Riferimento Nadia Sampietro 
Indirizzo Alessandria - via Vochieri 58
Telefono
PEC
E-mail Email artigiani@al.camcom.it, Email artigiani@al.legalmail.camcom.it
Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30

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