CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA - ART. 2612 C.C.
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L’art. 2612 c.c., in materia di consorzi con attività esterna, prevede che un estratto del contratto costitutivo sia depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede.
Il 2° comma del medesimo articolo stabilisce poi quali sono gli elementi obbligatori che l’estratto deve contenere:
1. la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio;
2. il cognome e nome dei consorziati;
3. la durata del consorzio;
4. le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5. il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
Il 3° comma prevede, infine, che devono essere iscritte nel registro delle imprese le modifiche del contratto che si riferiscono agli elementi di cui al comma precedente.
Non sono soggette ad adempimento pubblicitario e pertanto non devono essere denunciate al Registro Imprese la nomina e la variazione/cessazione relative al collegio sindacale dei membri del consiglio dei revisori.
L’art. 4, lettera C), della Tariffa, parte prima, del Testo Unico sull’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), prevede l’obbligo di registrazione in termine fisso delle “altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe”.
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - ha chiarito, con nota prot. 5515/09 del 27.01.2009, che tutte le modifiche del contratto, degli elementi richiamati al comma 2 dell’art. 2612 c.c., fatte obbligatoriamente per iscritto ai sensi dell’art. 2607 c.c., ricadono nell’ambito di applicazione della lettera c) dell’art. 4 della Tariffa parte prima del Testo Unico e sono quindi soggette alla tassazione in misura fissa.
Da ciò consegue che, oltre alle consuete modifiche dell’atto costitutivo, sono soggetti a registrazione tutti gli atti o verbali di assemblea e di consiglio relativi:
1. all’ingresso e recesso dei consorziati;
2. alla nomina e cessazione dell’organo amministrativo;
3. al conferimento agli amministratori di eventuali poteri.
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 65 del Testo Unico citato, gli Uffici Pubblici non possono ricevere in deposito atti, soggetti a registrazione, che non siano registrati, si informa che l’ufficio registro imprese di questa Camera non potrà accettare quelli mancanti della suddetta registrazione.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.
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Riferimento | Raffaella Mazzon |
Indirizzo | Alessandria, via Vochieri 58 |
Telefono | |
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