CONTROLLI SULLE IMPRESE
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Avvisiamo i nostri utenti che le informazioni sono in fase di aggiornamento in seguito all'applicazione del d.lgs. 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013.
LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA
(art. 14, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35)
Sono di seguito elencate le competenze camerali che comportano controlli presso imprese, con le relative fasi di individuazione delle aziende da controllare nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei sopralluoghi.
UFFICIO METRICO-ISPETTIVO
A) ATTIVITA’ ISPETTIVE
1) Controlli sulla conformità alle leggi vigenti dei seguenti prodotti:
(a) sicurezza dei giocattoli rispetto al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011) o D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011);
(b) prodotti elettrici/elettronici rispetto alla legge 18 ottobre 1977, n. 791 sulla sicurezza del materiale elettrico e al D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 relativo alla compatibilità elettromagnetica;
(c) dispositivi di protezione individuale di prima categoria rispetto al D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475;
(d) prodotti generici non oggetto di normative specifiche in materia di sicurezza rispetto alla Parte IV Titolo I del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”; in particolare sono scelte le famiglie di prodotto oggetto delle norme tecniche i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ai sensi della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti;
(e) prodotti tessili rispetto alla legge 26 novembre 1973, n. 883, al D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, al D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 e, dal 8 maggio 2012, al Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011, tutti concernenti le denominazione delle fibre tessili e l’etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili;
(f) calzature rispetto al D.M. 11 aprile 1996 relativo all’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature.
I controlli sono, in linea di massima, eseguiti presso le imprese che fabbricano, importano o
commercializzano i prodotti oggetto della vigilanza, escludendo le imprese controllate negli ultimi 5 anni.
Le imprese da controllare sono estratte dal database del Registro delle Imprese, avendo come chiavi di estrazione:
_ Tipo di localizzazione (sulla provincia di Alessandria): Sede di impresa + Unità locale;
_ Importanza attività: Prevalente + Primaria + Secondaria;
_ Stato impresa: Attiva;
_ Attività: individuata con gli opportuni codici ATECO 2007.
L’estrazione è casuale; per ciascuna tipologia di prodotto, è estratto un numero di imprese pari almeno a 3 volte il numero di controlli stabilito annualmente e procedendo ai controlli secondo l’ordine di estrazione. I controlli sono effettuati senza preavviso all’azienda.
Poiché l’oggetto della vigilanza non sono le imprese, ma i prodotti, tutti i prodotti di competenza presenti in un’impresa potranno essere controllati (es. gli occhiali da sole venduti nei negozi di abbigliamento), indipendentemente dal prodotto in relazione al quale è stata estratta.
Si può dar luogo a controllo anche su segnalazione da parte di terzi, purché la segnalazione sia opportunamente documentata, e in ogni caso dopo una valutazione da parte dell’Ufficio preposto.
Si darà sempre seguito a una richiesta di intervento proveniente dal Ministero dello Sviluppo Economico, titolare della vigilanza sui prodotti elencati.
Sul sito camerale saranno pubblicate adeguate informative.
L’approccio all’impresa controllata è sempre impostato in modo da creare il minor impatto possibile con la controparte e il minor disagio all’attività dell’azienda.
Il controllo si articola in:
- controllo visivo su prodotti presenti in azienda scelti a caso;
- sui prodotti di cui alle lettere da a) fino a d) può essere svolto anche un controllo documentale;
-
per tutti i prodotti di cui al punto 1) può inoltre essere eseguito un prelievo di un numero adeguato di esemplari al fine di sottoporli a verifiche di laboratorio da parte di un organismo autorizzato o accreditato.
2) Controlli sugli obblighi di informazione ai consumatori circa i consumi di carburante e le emissioni di CO2 delle autovetture nuove di cui al D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, articolata in:
(a) controlli presso i punti vendita;
(b) controlli del materiali promozionale.
Le fasi di individuazione dei punti vendita di auto nuove da controllare e i criteri e modalità di controllo sono le medesime del punto 1), limitatamente al solo controllo visivo eseguito su tutti i modelli presenti nel punto vendita, oltre che alla verifica della presenza del manifesto di cui all’art. 5 della norma.
3) Vigilanza sull’attività di magazzino generale di cui al R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290 e al R.D. 16 gennaio 1927, n. 126.
La norma prevede che le Camere riferiscano annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico sullo stato dei magazzini generali presenti in provincia; ne deriva che, in linea di massima, tutti i magazzini generali sono controllati una volta all’anno.
Il controllo è volto a verificare lo stato delle merci depositate, il regolare svolgimento dell’attiva e di accertare il rispetto delle condizioni con le quali la legge consente l’emissione di fedi di deposito e note di pegno sulle merci depositate.
B) ATTIVITA’ METROLOGICHE
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI
Riferimento normativo sulle unità di misura relativo a tutte le operazioni di sorveglianza o vigilanza:
Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura: DPR 12 agosto 1982, n. 802.
1) IMPRESE CHE SVOLGONO LA FABBRICAZIONE IN CONFORMITA’ METROLOGICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA LEGALI DIVERSI DAI MID
Riferimenti normativi:
Regolamento sulla conformità metrologica: D.M. 28 marzo 2000 n.179.
Controlli presso la sede produttiva del fabbricante:
- Coerenza della produzione in conformità metrologica con il provvedimento di riconoscimento;
- Documenti di ammissione a verifica metrica degli strumenti in produzione;
- Gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per
l’effettuazione delle prove di verifica prima;
- Procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra
questi per es. gli errori massimi permessi);
- Rapporti di verifica prima e dei documenti di conformità degli esemplari verificati:
a) per gli strumenti a magazzino: effettuazione di prove di verifica prima su alcuni esemplari.
b) per gli strumenti installati: verifica evidenze di corretta effettuazione prove.
2) LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA LEGALI DI CUI AL D.M. 10/12/2001
Riferimenti normativi:
Attuazione Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517.
Modifica Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40.
Regolamento di modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica: D.M. 28 marzo 2000, n.182.
Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura: D.M. 10 dicembre 2001.
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura: Direttiva 4 aprile 2003.
Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei:
Direttiva 30 luglio 2004.
Controlli presso la sede operativa del laboratorio:
- Coerenza della tipologia di strumenti verificati con quella indicata nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- Documenti di ammissione a verifica metrica e di conformità degli strumenti verificati;
- Gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l’effettuazione delle prove di verifica periodica;
- Procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra
questi per es. gli errori massimi permessi);
- Gestione dei Rapporti di verifica periodica degli esemplari verificati.
Controlli presso gli utenti metrici:
- Effettuazione di prove di verifica periodica su un campione rappresentativo di strumenti verificati
dal Laboratorio.
3) SORVEGLIANZA IN SERVIZIO DI STRUMENTI DI MISURA LEGALI (SIA MID CHE DIVERSI DAI MID)
Riferimenti normativi:
Testo Unico leggi pesi e misure: R.D. 23/8/1890 n.7088.
Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici: R.D. 12/6/1902 n.226.
Regolamento per il Servizio metrico: R.D. 31/1/1909 n.242
Attuazione Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517.
Modifica Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40
Regolamento sulla conformità metrologica: D.M. 28 marzo 2000 n.179.
Regolamento di modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica: D.M. 28 marzo 2000, n.182.
Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura: D.M. 10 dicembre 2001.
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura: Direttiva 4 aprile 2003.
Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei:
Direttiva 30 luglio 2004.
Attuazione della Direttiva 2004/22/CE: D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.22.
Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura MID: DM 29 agosto 2007.
Regolamenti concernenti i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006: D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011.
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti:
Direttiva 4 agosto 2011.
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali: Direttiva 14 ottobre 2011.
Controlli:
- Controllo documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari;
- Esecuzione delle prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi peres. gli errori massimi permessi).
4) VIGILANZA SULLA CORRETTA MESSA IN COMMERCIO DI STRUMENTI DI MISURA LEGALI CONFORMI ALLA MID
Riferimenti normativi:
Attuazione della Direttiva 2004/22/CE: D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.22.
Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura MID: DM 29 agosto 2007.
Regolamenti concernenti i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006: D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011.
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti:
Direttiva 4 agosto 2011.
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali: Direttiva 14 ottobre 2011
Regolamento in materia di accreditamento e vigilanza del mercato: Regolamento CE n. 765 del 9 luglio 2008.
Decisione relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti: Decisione CE n. 768 del 9 luglio 2008.
Controlli:
- Controllo documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari;
- Prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori
massimi permessi)
- Eventuale prelievo di strumenti da inviare al laboratorio di prova.
5) SORVEGLIANZA NEL SETTORE ORAFO: AZIENDE ASSEGNATARIE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
DEI METALLI PREZIOSI , AZIENDE CHE ESERCITANO L’ATTIVITA’ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO O AL MINUTO DI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI
Riferimenti normativi:
Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi: D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251.
Regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251: DPR 30 maggio 2002, n.150; DPR 26/09/2012 n 208, di modifica al DPR 150/2002.
Controlli presso la sede operativa dell’impresa:
- Verifica presenza/idoneità marchi assegnatario e titolo su oggetti in metallo prezioso posti in
Vendita;
- Prelievo a campione di oggetti in metallo prezioso posti in vendita per verificarne la titolazione
presso il laboratorio accreditato;
- Per gli assegnatari del marchio di identificazione, verifica della presenza e dell’usura della
dotazione di punzoni assegnati.
5) SORVEGLIANZA SUI CENTRI TECNICI DEI TACHIGRAFI DIGITALI E/O ANALOGICI
Riferimenti normativi:
Regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada: Regolamento CE n. 1360 del 13 giugno 2002.
Disposizioni attuative del Regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada: D.M. 31 ottobre 2003 n.361.
Modalità e condizioni delle autorizzazioni alle operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico dei centri tecnici: DM 10 agosto 2007.
Controlli presso la sede operativa dell’impresa:
- Verifica idoneità apparecchiature presenti e procedure di prova, con compilazione Check list e rapporto di Sopralluogo (RS) da inviare ad Ministero dello sviluppo economico.
6) SORVEGLIANZA SULLA PRODUZIONE E IMPORTAZIONE DEI PREIMBALLAGGI
Riferimenti normativi:
Disciplina sui preimballaggi di alcuni liquidi alimentari CEE e bottiglie recipienti misura: D.L. 3 luglio 1976 n. 451.
Disciplina sui preimballaggi CEE, in massa o in volume, diversi dai liquidi alimentari CEE disciplinati dal D.L. 3 luglio 1976 n. 451: Legge 25 ottobre 1978, n. 690.
Disciplina sui preimballaggi nazionali, di tipo diverso da quello CEE: D.P.R. 26 maggio 1980 n.391.
Controlli presso la sede operativa dell’impresa:
- Controllo visivo e documentale per valutare la conformità del lotto di preimballaggi;
- Controllo a campione di un lotto di prodotti preconfezionati, pronto per la vendita, per valutare il criterio di accettazione o rifiuto del lotto stesso.
- Controllo sull’idoneità dei metodi statistici di controllo utilizzati dal produttore;
- Controllo sull’idoneità degli strumenti metrici utilizzati per il controllo del contenuto effettivo dei preimballaggi.
CRITERI E MODALITA’ DEI CONTROLLI
I controlli in sede di sorveglianza e vigilanza da parte dell’ufficio metrico vengono effettuati:
- a seguito di richiesta da parte delle autorità di controllo (GF, CC, Polizie locali, ecc.) o di esposto pervenuto, senza preavviso all’azienda;
- a seguito di richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di vigilanza straordinaria presso i fabbricanti, gli importatori, i commercianti e, nel caso, gli utilizzatori di strumenti MID;
- seguendo un piano di sorveglianza ordinaria annuale presso le aziende assegnatarie di marchio di identificazione dei metalli preziosi e presso le aziende che esercitano l’attività di commercio all’ingrosso o al minuto di oggetti in metallo prezioso; le aziende vengono estratte in modo casuale dal corrispondente database del Registro delle Imprese;
- seguendo un piano di sorveglianza ordinaria presso le aziende che producono o importano preimballaggi. Le aziende vengono estratte in modo casuale dal corrispondente database del Registro delle Imprese;
- seguendo piani di sorveglianza annuali per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalle norme in materia presso le aziende che svolgono la fabbricazione in conformità metrologica degli strumenti di misura legali diversi dai MID, presso i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura legali di cui al D.M. 10/12/2001 e presso i centri tecnici dei tachigrafi digitali e/o analogici.
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