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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 24 aprile 2024
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Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni



Alessandria, 24 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 29.08.2013



Amministrazione trasparente - AL



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Contenuto pagina


Art. 1
Ambito di applicazione dei criteri

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, studio, ricerca e consulenza in forma occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché il relativo regime di pubblicità.

Sono soggetti alla presente disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche ed aventi ad oggetto le prestazioni d’opera di cui agli artt. 2222 e 2230 codice civile.

Art. 2
Competenza per l’affidamento degli incarichi esterni

La competenza per l’affidamento degli incarichi esterni appartiene al Segretario Generale, il quale può ricorrervi nei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione ed in coerenza con gli indirizzi generali e di gestione formulati dal Consiglio e dalla Giunta camerali, in conformità al disposto di cui all’art. 4.

Art. 3
Presupposti per il conferimento degli incarichi

Gli incarichi di cui al punto 1 dei presenti criteri possono essere conferiti esclusivamente previo accertamento della sussistenza dei seguenti presupposti da parte del dirigente cui spetta l’affidamento dell’incarico:
a) rispondenza della prestazione richiesta alle competenze istituzionali, all’attuazione dei programmi di attività o di specifici progetti, anche previsti da convenzioni o accordi con istituzioni o soggetti pubblici o privati;
b) verifica dell’inesistenza di professionalità o strutture organizzative interne in grado di svolgere i medesimi servizi;
c) verifica della peculiare qualificazione della prestazione richiesta e della natura temporanea della stessa;
d) verifica della compatibilità dei costi previsti con i limiti di spesa vigenti.

Dell’avvenuto accertamento di tali presupposti viene dato atto nell’avviso di selezione predisposto dal dirigente competente.

Art. 4
Limite di spesa annua

Il limite massimo della spesa annua per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna di cui ai presenti criteri viene fissato nella misura del 2,5% degli oneri correnti.

Art. 5
Svolgimento della procedura di comparazione

Salvo quanto previsto all’art. 7, gli incarichi di cui all’art. 1 sono conferiti in esito alla procedura di comparazione di seguito disciplinata.

Il dirigente competente predispone un avviso nel quale sono specificati:
a) la tipologia dell’incarico da affidare;
b) la descrizione della professionalità richiesta, tenuto conto di quanto prescritto dall’art.7 comma 6 D. Lgs. 165/2001;
c) l’oggetto, la durata ed il luogo di esecuzione della prestazione;
d) il compenso previsto e le modalità di pagamento;
e) i criteri che si intende utilizzare nella comparazione delle offerte per l’affidamento dell’incarico;
f) l’invito agli interessati a presentare il proprio curriculum contenente la dichiarazione di assenza di cause ostative a contrarre con la P.A. e l’offerta contestuale della prestazione, con la precisazione delle scadenze e delle modalità da osservare;
g) l’indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento ed il nominativo del responsabile dello stesso.

Il Segretario Generale o il dirigente competente provvede alla valutazione dei curricula e delle relative offerte per l’esecuzione della prestazione e procede alla comparazione valutando i seguenti elementi:
- la qualificazione professionale dell’offerente e la coerenza con le caratteristiche richieste dall’incarico;
- l’esperienza già maturata nel settore al quale afferisce la prestazione richiesta;
- la metodologia che sarà adottata nello svolgimento dell’incarico;
- eventuali riduzioni del tempo di esecuzione o del compenso rispetto a quanto indicato nell’avviso;
- ulteriori elementi correlati alla tipologia della prestazione richiesta.

Effettuata la scelta del contraente il Segretario Generale o il dirigente competente provvede con propria determinazione al conferimento dell’incarico.

Art. 6
Contenuto dell’atto di affidamento

Nell’atto di affidamento dell’incarico sono specificati:
I) l’oggetto dell’incarico;
II) gli obblighi dell’incaricato;
III) il compenso della collaborazione, l’entità di eventuali rimborsi ed i tempi e le modalità di erogazione degli stessi;
IV) la durata del contratto, gli eventuali termini accessori di svolgimento dell’incarico e le eventuali penali per il mancato rispetto dei termini;
V) le eventuali cause di cessazione e di recesso dal contratto ed i termini di preavviso, nonché eventuali casi di risoluzione per inadempimento;
VI) l’impegno del professionista al rispetto del segreto d’ufficio e della normativa sulla privacy inerente fatti, informazioni, notizie od altro di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell’incarico;
VII) il foro competente in caso di controversia o la clausola arbitrale/di conciliazione.

Art. 7
Affidamento diretto degli incarichi

Il conferimento degli incarichi può avvenire per via diretta, vale a dire con determinazione del Segretario Generale o del dirigente competente e senza previa procedura di comparazione al ricorrere anche di una sola delle seguenti condizioni:
a) siano andate deserte le procedure comparative, con l’obbligo per l’Ente Camerale di non modificare le condizioni previste dall’avviso di selezione;
b) l’importo previsto, al netto dell’iva e di eventuali oneri obbligatori, non superi l’ammontare di € 5.000,00;
c) per la peculiarità od infungibilità della prestazione, questa possa essere resa esclusivamente da uno specifico ed individuato professionista.


Art. 8
Esclusioni

La presente disciplina non si applica:
- ai componenti degli organismi di controllo interni e dei nuclei di valutazione;
- alla nomina dei componenti di commissioni tecniche, commissioni d’esame o di gruppi di lavoro costituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati;
- alla partecipazione di esperti in qualità di relatori o docenti ad eventi, corsi, convegni, seminari organizzati dalla Camera di Commercio;
- agli incarichi di patrocinio legale o difesa e rappresentanza in giudizio;
- alla nomina di conciliatori ed arbitri nelle controversie tra consumatori ed imprese;
- all’appalto di lavori o di servizi di cui al D. Lgs. 163/06
- alle prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, il cui compenso sia di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese o ad un gettone di presenza.

Art. 9
Pubblicità

L’avviso di selezione è reso pubblico mediante il sito internet della Camera di Commercio, nonché con le eventuali ulteriori forme e modalità eventualmente ritenute necessarie od opportune.

Con le stesse modalità viene pubblicato l’esito della procedura di comparazione con indicazione del soggetto incaricato, dell’oggetto dell’incarico e dell’ammontare del compenso.

Sono allo stesso modo resi pubblici gli affidamenti diretti di incarichi di cui al punto 7 del presente regolamento.

I dirigenti interessati provvedono a comunicare al Segretario Generale gli elementi necessari all’adempimento delle disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie di cui all’art.9 bis comma 2 del D.L. 510/1996 come sostituito dall’art.1 comma 1180 L. 296/2006, e di cui al D. I. 30/10/2007, per tutti i tipi di incarico conferiti. 
 



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