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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 24 aprile 2024
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Piano per l'utilizzo del telelavoro



Alessandria, 24 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 29.08.2013



Amministrazione trasparente - AL



PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO

Contenuto pagina

PIANO PER L’UTILIZZO DEL TELELAVORO

Approvato con delibera di Giunta n. 26  del 14 febbraio 2013

INDICE

ART. 1   - Definizione

ART. 2   - Finalità

ART. 3   - Attività telelavorabili

ART. 4   - Approvazione dei progetti di telelavoro

ART. 5   - Individuazione dei dipendenti da adibire al telelavoro

ART. 6   - Durata dei progetti di telelavoro

ART. 7   - Postazione di telelavoro

ART. 8   - Normativa sulla sicurezza

ART. 9   - Tutela della privacy e dovere di riservatezza

ART. 10 - Controllo della prestazione

ART. 11 - Coperture assicurative

ART. 12 - Modifica del contratto individuale di lavoro

ART. 13 - Trattamento economico e normativo

ART. 14 - Orario e reperibilità

ART. 15 - Rientri periodici presso la sede di lavoro

ART. 16 - Divieto di effettuazione di lavoro per conto proprio o terzi

ART. 17 - Formazione

ART. 18 - Rimborso spese

ART. 19 - Esercizio dei diritti sindacali

ART. 20 - Pari opportunità

ART. 21 - Reintegro nella sede di lavoro

ART. 22 - Comunicazione

ART. 23 - Risorse

ART. 1

Definizione

Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro eseguita da un dipendente della Camera di Commercio di Alessandria in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato fuori della sede, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informatica e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’Amministrazione.

ART. 2

Finalità

La Camera di Commercio di Alessandria, in relazione alle proprie strutture e caratteristiche operative, potrà avviare forme di lavoro a distanza allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.

In particolare, l’introduzione del telelavoro si pone l’obiettivo di:

  • incrementare la produttività grazie alla flessibilità dei tempi di lavoro e alla maggiore autonomia nelle attività svolte che permette anche ai dipendenti che avevano scelto orari ridotti per esigenze personali di tornare a tempo pieno;
  • migliorare la qualità del lavoro attraverso un miglioramento della qualità della vita del lavoratore che ha maggior opportunità di conciliare le esigenze familiari e/o personali con l’impegno lavorativo;
  • ridurre le assenze dal lavoro.

ART. 3

Attività telelavorabili

L’individuazione delle attività svolgibili in telelavoro si baserà su una ricognizione effettuata all’interno delle unità organizzative della Camera di Commercio, sulle situazioni di lavoro compatibili con una prestazione lavorativa a distanza, che non comportino disagio alla funzionalità della struttura interna e alla qualità del servizio fornito dalla stessa.

Il grado di telelavorabilità del ruolo tiene conto dei seguenti elementi:

  • attività con livello di standardizzazione elevato;
  • attività che non necessita di un diretto contatto con l’utenza allo sportello o di frequenti riunioni/confronti con altri colleghi;
  • attività che ha un elevato grado di autonomia organizzativa;
  • attività che è chiaramente definibile e misurabile.

ART. 4

Approvazione dei progetti di telelavoro

Qualora ci fosse la richiesta di attivazione di telelavoro da parte di un dipendente a tempo indeterminato nell’ambito degli obiettivi fissati annualmente, la Giunta, sulla base delle proposte dei Dirigenti, potrà approvare i singoli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso al telelavoro, nonché la relativa tempistica.

L’approvazione dei singoli progetti sarà preceduta dalla consultazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi della normativa contrattuale vigente.

Il progetto, formulato dal Dirigente, dovrà prevedere, oltre agli obiettivi e alle attività telelavorabili, le tecnologie utilizzate, il numero dei dipendenti coinvolti, i tempi e le modalità di realizzazione e di successiva verifica, le eventuali modificazioni organizzative e l’analisi dei costi-benefici.

La fattibilità di ogni progetto di telelavoro sarà valutata dalla Giunta che, con lo stesso atto, approverà le soluzioni informatiche e tecniche da introdurre nonché il relativo preventivo di spesa.

ART. 5

Individuazione dei dipendenti da adibire al telelavoro

L’assegnazione al progetto di telelavoro da parte dei lavoratori a tempo indeterminato che si siano dichiarati disponibili a coprire dette posizioni avverrà con priorità fra coloro che già svolgono le attività oggetto del progetto o abbiano esperienza lavorativa in attività analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza. L’autonomia e la conseguente possibilità di essere assegnati al progetto deve essere confermata dal Dirigente responsabile.

Qualora il numero di dipendenti, dichiaratisi disponibili, con le caratteristiche richieste risultasse superiore al numero di postazioni previste nel progetto, per l’assegnazione si utilizzeranno i seguenti criteri:

  • situazione di grave svantaggio personale, derivante da handicap riconosciuto, per i quali sia stato disposto, da parte della specifica commissione medica, il diritto a beneficiare a titolo personale delle prerogative di cui alla L. 104/92;
  • situazione di grave svantaggio familiare, derivante dalla necessità di dover accudire familiari o conviventi affetti da handicap riconosciuto per i quali sia stato disposto, da parte della specifica commissione medica, il diritto a beneficiare delle prerogative di cui alla Legge 104/92;
  • situazioni oggettive personali di disagio e/o significative percentuali di disabilità;
  • esigenze di cura dei figli entro i primi otto anni di vita.

Nel caso vengano presentate più domande per lo stesso progetto di telelavoro, tutte compatibili con i requisiti illustrati al paragrafo precedente, il Dirigente responsabile assegnerà il progetto al dipendente che già svolge le mansioni collegate al progetto di telelavoro e abbia esperienza professionale in funzioni analoghe a quelle richieste, tali da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.

Le posizioni destinate al telelavoro non possono superare complessivamente il 4% dei posti di dotazione organica coperti da personale a tempo indeterminato, esclusa la Dirigenza.

ART. 6

Durata dei progetti di telelavoro

I singoli progetti di telelavoro dovranno avere una durata iniziale minima di sei mesi rinnovabili in relazione alla complessità del progetto e alle necessità del lavoratore interessato.

ART. 7

Postazione di telelavoro

La postazione di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici che consente lo svolgimento di attività a distanza.

La postazione deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cure e spese della Camera di Commercio, su cui gravano altresì la manutenzione, la gestione di sistemi di supporto per i dipendenti ed i relativi costi.

Le stesse condizioni valgono per i collegamenti telematici.

Nel caso di telelavoro a domicilio verrà fornita la connessione necessaria presso l’abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell’ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro.

La postazione di telelavoro, ivi compresa la connessione, le attrezzature informatiche ecc., possono essere utilizzate esclusivamente per le attività inerenti il rapporto di lavoro.

Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore, per la durata del progetto, secondo la disciplina di cui all’art. 1803 e seguenti del Codice civile.

Il dipendente è responsabilmente civilmente, ai sensi dell’art. 2502 CC, per i danni provocati dalle apparecchiature in custodia, salvo che non sia provato il caso fortuito e si impegna a non apportare modifiche alla postazione di telelavoro e ai collegamenti relativi.

ART. 8

Normativa sulla sicurezza

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. detta disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e si applica anche al telelavoro.

In base a tale norma il datore di lavoro effettua il servizio di prevenzione e protezione in ogni luogo di lavoro. Il datore di lavoro, il responsabile della sicurezza ed il medico competente nonché il rappresentante per la sicurezza debbono avere accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.

Nel caso del telelavoro domiciliare, le condizioni minime di sicurezza sono rivolte alla certificazione dell’impianto elettrico da acquisire in via prioritaria all’avvio del telelavoro.

Un’altra verifica indispensabile sarà quella di conformità dei locali in cui sarà collocata la postazione di telelavoro, rispetto alle vigenti norme in materia di sicurezza, per quanto riguarda ambiente e condizione di lavoro.

Dopo i sopralluoghi, che debbono avvenire preventivamente rispetto all’avvio del telelavoro, copia del documento della valutazione del rischio dovrà essere inviata al dipendente, unitamente al manuale sulla sicurezza dei dipendenti addetti a video terminale.

In materia di analisi dei rischi, la Camera di Commercio garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo.

Il lavoratore è tenuto a consentire, previa richiesta e con preavviso di tre giorni, visite da parte dei componenti il Servizio prevenzione e protezione dell’Ente e dal RLS (Rappresentante lavoratori per la sicurezza) per verificare la corretta applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

ART. 9

Tutela della privacy e dovere di riservatezza

La postazione di telelavoro dovrà essere utilizzata esclusivamente per attività lavorative, con esclusione di ogni possibile interferenza da parte di estranei, mediante ricorso alle regole tecniche che tutelano la riservatezza dei dati, con modalità di raccolta dei dati stessi in conformità dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e sicurezza, anche in riferimento alla gestione dei flussi documentali, con particolare attenzione al trattamento dei dati sensibili.

Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti.

ART. 10

Controllo della prestazione

La Camera di Commercio attiverà modalità e tecnologie idonee ad assicurare l’identificazione del dipendente, anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro.

A tal fine il telelavoratore sarà tenuto a compilare un rapporto di attività giornaliera in cui verranno evidenziate l’ora dell’avvio del lavoro, eventuali interruzioni con relativa motivazione, la cessazione dell’orario di lavoro giornaliero, le attività svolte, la frequenza delle comunicazioni nelle fasce di reperibilità, eventuali osservazioni.

Tale rapporto giornaliero dovrà essere trasmesso via e-mail a cura del telelavoratore al Dirigente competente al termine della giornata di lavoro.

Le analisi e i rapporti sulla verifica delle attività dei singoli telelavoratori sulla base dei dati raccolti anche mediante il sistema di controllo a distanza, non costituiscono violazione dell’art. 4 della Legge 300/70, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.

La verifica dell’adempimento della prestazione di lavoro e dell’effettivo svolgimento delle attività affidate, sarà effettuata dal Dirigente responsabile, anche al fine di valutare i costi/benefici del progetto.

Il ripetersi della mancata esecuzione, in qualità e/o quantità, dei compiti assegnati, sarà motivo sufficiente per la revoca dell’autorizzazione al telelavoro.

ART. 11

Coperture assicurative

La Camera di Commercio si impegna a stipulare un contratto assicurativo a favore del lavoratore, per eventuali danni alla salute ed all’abitazione, derivanti dalla presenza della postazione di lavoro presso il domicilio.

In particolare l’ente, nell’ambito delle risorse destinate alla sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

  • danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
  • danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature.

La Camera di Commercio provvede alla copertura assicurativa INAIL.

ART. 12

Modifica del contratto individuale di lavoro

Prima dell’avvio del progetto il dipendente sottoscrive un contratto individuale di modifica del rapporto di lavoro nella forma di telelavoro a cui andrà allegato il progetto specifico del telelavoro che costituisce, a sua volta, appendice al contratto.

Nulla cambia dal punto di vista dell’inquadramento giuridico, ivi compreso il profilo professionale. Il telelavoratore rimarrà assegnato all’Unità di appartenenza e continuerà a dipendere funzionalmente e gerarchicamente dal Responsabile di procedimento e dal Dirigente competente. 

ART. 13

Trattamento economico e normativo

Il trattamento economico è quello previsto dai contratti nazionale, integrativo e decentrato che si applicano ai dipendenti della Camera di Commercio di Alessandria.

Allo stesso modo, per la parte normativa (ferie, festività, permessi, aspettative, ecc. ), si applica al telelavoratore la disciplina contrattuale. E’ in ogni caso garantito il trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e la sicurezza del lavoro.

Il personale in telelavoro dovrà essere coinvolto nei progetti di produttività e sarà assoggettato alla valutazione finale prevista dalla vigente regolamentazione in materia, così come gli altri dipendenti.

ART. 14

Orario e reperibilità

L’attività di telelavoro avrà durata prevista dal normale orario giornaliero (a tempo pieno  o a tempo parziale, articolato su 5 giorni settimanali) e sarà distribuito, compatibilmente con le esigenze del lavoro, nell’arco della giornata lavorativa dei dipendenti camerali, con la sola eccezione di due periodi giornalieri di un’ora ciascuno, da concordare con il Dirigente responsabile, nell’ambito dell’orario di servizio, durante i quali deve essere reperibile telefonicamente o telematicamente per comunicazioni e contatti da parte dell’amministrazione. Potranno essere concordate ulteriori fasce orarie di reperibilità telefonica o telematica.

Il lavoratore che eccezionalmente, per giustificati motivi, debba allontanarsi negli orari di reperibilità concordati, dovrà informare preventivamente il Dirigente competente e dovrà documentarne le motivazioni.

Nel caso il rapporto di lavoro sia a tempo parziale orizzontale la durata dei periodi di reperibilità sarà ridotta proporzionalmente.

Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi-macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell’orario di lavoro.

In caso di riunioni programmate dalla Camera di Commercio per ragioni tecniche/organizzative, o in caso di corsi di formazione, il  telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa o del corso di formazione e per un massimo di n.4 riunioni al mese. In tali casi verrà garantito al dipendente un preavviso di almeno 48 ore salvo casi urgenti e imprevedibili per i quali si garantirà un preavviso di 24 ore.

Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne e festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzione di orario.

ART. 15

Rientri periodici presso la sede di lavoro

Il dipendente dovrà rientrare in sede un giorno la settimana: il progetto indicherà quale giorno è stato prescelto per il rientro. Nella giornata di rientro il lavoratore sarà tenuto al rispetto delle regole sull’orario di lavoro previste per tutti i dipendenti. Inoltre il rientro in sede sarà previsto anche in caso di fermo del circuito telematico o di guasto delle apparecchiature tali da impedire la prestazione del telelavoratore per un periodo superiore al giorno lavorativo successivo all’evento di fermo produzione.

I rientri in sede non comporteranno alcuna variazione al trattamento giuridico ed economico, in quanto per sede di lavoro nei giorni di rientro si deve intendere quella dell’ufficio al quale il lavoratore è abitualmente assegnato mentre negli altri giorni si intende il domicilio del dipendente o comunque il luogo dove svolge la prestazione di telelavoro.

ART. 16

Divieto di effettuazione di lavoro per conto proprio o terzi

In nessun caso il lavoratore potrà eseguire attività per conto proprio o per conto di terzi, utilizzando le attrezzature assegnate, senza previa autorizzazione dell’ente.

ART. 17

Formazione

La formazione del dipendente addetto al telelavoro si dovrà sviluppare su due piani:

  • aspetti organizzativi, normativi, tecnologici del telelavoro e finalizzati alla socializzazione;
  • formazione circa le norme di sicurezza, anche nei confronti delle persone che eventualmente vivono negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo.

Specifiche iniziative formative saranno rivolte altresì al Dirigente competente e all’Unità nel cui ambito si svolgono attività di telelavoro.

La Camera di Commercio garantirà inoltre ai telelavoratori le stesse opportunità formative previste per tutti gli altri dipendenti.

ART. 18

Rimborso spese

Ai telelavoratori verrà corrisposta, quale rimborso spese, una somma forfettaria a titolo di rimborso degli oneri (consumo energetico, linea telefonica, ecc.) calcolata sulla base di una stima effettuata da un tecnico esperto, considerando anche l’utilizzo di eventuali strutture esistenti presso l’abitazione del lavoratore.

Nel caso di conclusione anticipata del periodo di telelavoro, tale somma verrà corrisposta in proporzione al numero di giorni effettivamente telelavorati.

Le somme rimborsate hanno natura risarcitoria e pertanto non sono utili ai fini pensionistici né ai fini del trattamento di fine rapporto/servizio.

Il rimborso sarà rideterminato con riferimento all’andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l’effettuazione del telelavoro.

La Camera di Commercio erogherà il rimborso con cadenza predeterminata, fissata nel progetto.

ART. 19

Esercizio dei diritti sindacali

E’ garantito l’esercizio dei diritti sindacali.

Il telelavoratore dovrà essere informato dell’attività sindacale che si svolge in Camera di Commercio.

Al telelavoratore dovrà essere garantita la partecipazione ad ogni tipo di attività sindacale  comprese le assemblee.

ART. 20

Pari opportunità

L’assegnazione a progetti di telelavoro dovrà consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.

ART. 21

Reintegro nella sede di lavoro

Il dipendente assegnato alla posizione di telelavoro potrà richiedere, per iscritto, di essere reintegrato nella sede di lavoro della Camera di Commercio non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo che sarà fissato dal progetto.

La Camera di Commercio potrà reintegrare il lavoratore, anche d’ufficio, nella stessa Area e nella stessa Unità originaria, decorsi 30 giorni dalla richiesta del lavoratore o decorsi 2 mesi dalla comunicazione della revoca stessa, salvo urgenti ed improrogabili esigenze organizzative che riducano anche per l’Ente il termine a 30 giorni.

La revoca d’ufficio potrà avvenire, previa informazione alle organizzazioni sindacali, solo per i seguenti motivi:

  • esigenze di carattere organizzativo (ad esempio se l’attività non è più ritenuta telelavorabile);
  • esigenze economiche (ad esempio: sopravvenuta mancata copertura a bilancio dei costi necessari per sostenere il telelavoro);
  • ragioni legate al comportamento del dipendente che non effettui i rientri obbligatori (art. 15), non mantenga le condizioni di sicurezza accertate in fase di sopralluogo (art. 8) e non rispetti le fasce di disponibilità obbligatoria (art. 14) per più di 3 volte nell’anno escluse le modifiche concordate;
  • mancato raggiungimento delle performance quantitative e/o qualitative, per 3 mesi, anche non consecutivi.

ART. 22

Comunicazione

Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva, ivi compreso l’utilizzo della posta elettronica, per rendere partecipe il lavoratore delle informazioni di carattere amministrativo più direttamente connesse con le sue legittime aspettative.

ART. 23

Risorse

A norma dell’art. 3, comma 1 2° periodo del D.P.R. 70/1999 la Giunta destina apposite risorse per lo svolgimento del telelavoro.

 



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Per informazioni rivolgersi a:

Personale

Riferimento Monica Monvalli
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono 0131 313257
PEC
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Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30

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