Questo sito utilizza cookie per inviarti informazioni sulla nostra organizzazione in linea con i tuoi interessi/le tue preferenze e cookie di analisi statistica di terze parti anche per fini non tecnici. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Se accedi ad un qualunque elemento soprastante questo banner acconsenti all'uso di tutti i cookie.

RIMUOVI

Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 25 aprile 2024
Torna alla versione grafica - home

Potere sostitutivo in caso di inerzia



Alessandria, 25 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 08.08.2019



Amministrazione trasparente - AL



POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

Contenuto pagina

Potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo del responsabile del procedimento.

Individuazione del soggetto competente.

 

(art. 2 commi 8 e 9 della Legge 241/90 novellati dall’art. 1 D.L. 5/2012 – Decreto semplificazioni e sviluppo - convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012 n. 35)

La Legge 7 agosto 1990 n. 241 indicante le norme sul procedimento amministrativo è stata recentemente modificata con l’introduzione di alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo volte a rafforzare la tutela del privato contro l’eventuale mancata o tardiva emanazione del provvedimento finale da parte dell’Amministrazione.

L’introduzione a regime di un potere sostitutivo attribuisce al privato, prima del ricorso all’eventuale azione giudiziale, un ulteriore strumento esperibile a garanzia della corretta azione amministrativa.

Il disposto normativo prevede una misura di pianificazione organizzativa in base alla quale, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, l’organo di governo deve indicare, tra le figure apicali il soggetto a cui attribuire il potere di iniziativa in caso di inerzia. In mancanza di tale individuazione, è competente il dirigente di più  elevato livello presente nell’amministrazione.

Per la Camera di Commercio di Alessandria  il Segretario Generale  è il soggetto titolare del potere sostitutivo nei confronti del Funzionario responsabile di procedimento che nei termini di legge non abbia concluso il procedimento per inerzia o ritardo.

L’esercizio del potere sostitutivo deve comunque essere sollecitato, con richiesta del privato interessato al provvedimento, indirizzata al Segretario Generale.

Il Segretario Generale, ricevuta la denuncia di omessa chiusura del procedimento, servendosi delle strutture competenti, ha un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per l’adozione del provvedimento.

 

Le istanze vanno inoltrate al Segretario Generale dott.ssa Roberta PANZERI:

email: info@al.camcom.it        Tel. 0131-313257
 



Aiutaci a darti un servizio migliore
Valuta la qualità dei contenuti di questa pagina


Non � presente alcun ufficio di riferimento per questa pagina

[ inizio pagina ]