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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 19 aprile 2024
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Impiantistica



Alessandria, 19 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 24.01.2022



Registro Imprese



IMPIANTISTICA

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FONTI NORMATIVE

  • Decreto ministeriale 22.1.2008,n. 37, in vigore dal 27 marzo 2008:
  • Legge  05.01.1996,   n. 25
  • D.P.R.  14.12.1999,   n. 558.
  • Legge 241/1990 art. 19
  • Legge 05.03.1990, n. 46
  • DPR 06.12.1991, n. 447
    Dalla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 (27.3.2008)  sono abrogati: la legge 46/90 (con eccezione degli articoli: 8,14,16); il suo regolamento di attuazione (D.P.R. 6.12.1991,n. 447); resta abrogato tacitamente anche il D.M. 24.11.2004 di attuazione del cosiddetto 'Albo Installatori' previsto dal T.U sull'edilizia.


ATTIVITA' DI IMPIANTISTA

L'attività di impiantistica consiste nell'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria dei seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso:  

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (che in precedenza erano compresi tra gli impianti alla lettera b) nonchè  gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 
(intesi come circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere, vi rientrano anche gli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale e gli impianti posti all'esterno di edifici se collocati anche solo funzionalemnte agli edifici).


b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 
(intese come componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V  in corrente continua, esclusi gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni a cui si applica la normativa specifica)


c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e  di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
(intesi come l'insieme di tubazioni, serbatoi  e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione  ed i collegamenti dei medesimi, comprese le predisposizioni edili e maccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto e per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione)

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.
(intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzine di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio).

 
Dal 27 marzo 2008,  con  l'entrata in vigore del nuovo decreto, viene meno ogni differenza tra edifici ad uso civile e non: gli impianti sono soggetti alla nuova normativa se collocati all'interno degli edifici o delle relative pertinenze; se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, le norme si applicano a partire dal punto di consegna dell'ente erogatore.
  

IMPIANTI NON RIENTRANTI NEL DM 37/2008

Non sono  soggetti all'applicazione della normativa sull'impiantistica:

  1. gli impianti 'a monte' del punto di consegna dell'ente erogatore: ad esempio linee elettriche, acquedotti, gasdotti, impianti di illuminazione di strade;
  2. l'installazione degli impianti nei cantieri,in quanto esiste una normativa specifica ( ai sensi dell'art. 1 c.3 del decreto 37/2008).



REQUISITI
Per le imprese Artigiane
-il titolare,
-il socio lavorante di società di persone, di cooperativa di capitali


per le imprese non artigiane
-il titolare,
-il socio amministratore di società di persone 
-il legale rappresentante di società di capitali /cooperative
-oppure un terzo che ha con l'impresa un rapporto di immedesimazione ( familiare collaboratore, dipendente, procuratore).


devono possedere i seguenti requisiti 

Requisiti professionali (in alternativa)

      a) laurea in materia tecnica specifica (ad es. laurea in ingegneria, laurea in architettura, laurea in fisica);
      b) un diploma o qualifica conseguito al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione
          relativa al settore richiesto e due anni continuativi di inserimento alle dirette dipendenze di una impresa del
          settore; basta un solo anno di lavoro per gli impianti di cui alla lettera d). idrici e sanitari

      c) titolo o un attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,
          presso la Regione o gli Enti autorizzati dalla Regione e quattro anni continuativi di inserimento alle dirette
          dipendenze di una impresa del settore; bastano due anni di lavoro per gli impianti di cui alla lettera d)-              idrici  e sanitari; 

       d) prestazione lavorativa svolta per tre anni, come operaio installatore specializzato; i tre anni possono essere
            non continuativi e svolti presso imprese diverse. In caso di prestazione di collaborazione tecnica continuativa
           da parte di un socio, o titolare, o collaboratore familiare di un'impresa del settore con l'impresa stessa sono
           necessari sei anni di lavoro, ridotti a quattro per gli impianti di cui alla lettera d) idrici e sanitari;
       e) almeno un anno di attività, regolarmente iscritta, e cessata, al registro ditte o all'albo delle imprese
           artigiane, anteriormente al 13.3.1990
, come titolare o socio. 

Si rammenta che qualora l'impresa si avvalga di un responsabile tecnico la  sua sostituzione non può avere data anteriore alla data di presentazione della modulistica al registro delle imprese.

 

 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.

SARI Registro Imprese

 



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Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

Registro Imprese

Riferimento Raffaella Mazzon 
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono
PEC
E-mail Email registroimprese@al.camcom.it, Email registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30

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