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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 19 aprile 2024
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Impiantistica - dichiarazioni di conformita'



Alessandria, 19 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 01.12.2021



Registro Imprese



IMPIANTISTICA - DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

Contenuto pagina

IMPIANTISTICA - DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'
Fonti normative
Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008
Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19.05.2010

Cosa dice il Decreto n. 37/2008
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, che devono essere realizzati a regola d’arte utilizzando materiali costruiti anch’essi a regola d’arte (articolo 7 del D.M. 37/2008). 

La dichiarazione di conformità viene resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2010 (in vigore dal 28 luglio 2010); una copia della dichiarazione, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, deve essere consegnata, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, dall’impresa installatrice allo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. 

Successivamente il Comune inoltrerà copia della dichiarazione alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa installatrice; la Camera di Commercio provvederà così ai consueti controlli.

Cosa deve fare l’impresa installatrice 

• deve utilizzare il modello previsto dal D.M. 37/2008, come aggiornato dal decreto ministeriale 19 maggio 2010 e in vigore dal 28 luglio 2010 (sono considerate regolari sia le dichiarazioni redatte su stampati precompilati, sia dichiarazioni personalizzate dattiloscritte, purché complete di tutti i dati previsti dal decreto); 

• deve consegnare allo sportello unico del Comune, oltre alla dichiarazione di conformità, anche il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsti; si consiglia di consegnare al Comune la dichiarazione in duplice copia, comprendendo così anche la copia che il Comune dovrà trasmettere alla Camera di Commercio; 

• deve compilare le dichiarazioni in maniera chiara e leggibile (vedi istruzioni), possibilmente utilizzando la macchina da scrivere o lo stampatello con calligrafia di facile lettura o un PC (utilizzando il facsimile allegato del modello); le dichiarazioni devono essere complete di tutti gli elementi previsti, nonché delle firme in originale (o a ricalco) del dichiarante (titolare o legale rappresentante) e del responsabile tecnico nominato ai sensi del D.M. 37/2008, se diverso dal dichiarante; 

• non deve rilasciare dichiarazioni di conformità relative all’ordinaria manutenzione oppure a semplici controlli, verifiche e collaudi di impianti. In alcune di queste ipotesi il D.M. 37/2008, all’art. 7, comma 6, stabilisce l’utilizzo della “dichiarazione di rispondenza”. 


Cosa controlla l’ufficio Registro Imprese 

L’ufficio controlla che:
• la dichiarazione sia stata redatta su un modello conforme a quello ministeriale;
• sia completa di tutti i dati obbligatori;
• vi sia corrispondenza tra dichiarante (titolare o legale rappresentante) in essa indicato e quanto risulta dall’iscrizione nel Registro Imprese;
• vi sia l’eventuale presenza di un Responsabile Tecnico, in persona diversa dal dichiarante;
• la dichiarazione contenga entrambe le firme (dichiarante e responsabile tecnico) nei relativi appositi spazi;
• l’impresa che ha rilasciato la dichiarazione sia in possesso delle abilitazioni richieste per il tipo di impianto eseguito, per l’applicazione dell’eventuale sanzione. 

N.B. Ai sensi di queste verifiche non è obbligatoria la firma del committente, in quanto non prevista dalla normativa di cui sopra.

La banca dati
Il D.M. 37/2008 non impone più alle Camere di Commercio la conservazione delle dichiarazioni di conformità; pertanto, al termine delle verifiche sopra descritte, i modelli (ordinati in base alla data in cui si è conclusa la verifica da parte dell’addetto) vengono destinati all’archiviazione cartacea e conservati per il periodo stabilito dal “Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio” (un anno dalla ricezione) e poi avviate alla distruzione. 

Per tutte le dichiarazioni di conformità pervenute in vigenza della Legge 46/1990 (abrogata dal D.M. 37/2008) si era provveduto a creare una banca dati ottica ed informatica, per semplificarne la ricerca; di conseguenza, per le certificazioni emesse sino alla data del 26 marzo 2008, sono disponibili la visualizzazione e l’eventuale stampa delle singole dichiarazioni archiviate ed anche un documento-visura (stampabile), contenente tutti i dati indicati nel modello. 

Nella banca dati è perciò possibile ricercare le dichiarazioni, conoscendo:
• la denominazione dell’impresa che ha effettuato i lavori;
• il nome del dichiarante (titolare o legale rappresentante dell’impresa che ha effettuato i lavori);
• l’indirizzo dell’immobile in cui i lavori sono stati effettuati;
• il nome del committente. 

La consultazione della banca dati è soggetta alle norme sul diritto d’accesso, per cui può essere richiesta soltanto da chi sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante. La richiesta di consultazione deve essere redatta sull’apposito modello “domanda di accesso ai documenti amministrativi”.


Moduli      

Fac-simile dichiarazione di conformità                             

Legenda relativa al fac-simile dichiarazione di conformità                           

Domanda di accesso ai documenti amministrativi   

 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.

SARI Registro Imprese

       



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Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

Registro Imprese

Riferimento Raffaella Mazzon 
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono
PEC
E-mail Email registroimprese@al.camcom.it, Email registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30

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