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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 20 aprile 2024
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Commercio all'ingrosso



Alessandria, 20 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 24.01.2022



Registro Imprese



COMMERCIO ALL'INGROSSO

Contenuto pagina

 

FONTI NORMATIVE 

D.lgs 31 marzo 1998, n. 114;
Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
Circolare del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 28 maggio 1999, n. 3467/C;
L. Reg. Piemonte 12.11.1999, n. 28;
Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 42-29532 del 01.03.2000;
Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 43-29533 del 01.03.2000;
Deliberazione del 12.10.2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
D.Lgs. 26.03.2010, n.59:
D.lgs 6 settembre 2011, n. 159;
D.Lgs. 06.08.2012, n.147;
circolare MISE n. 3656/C del 12.09.2012;
D.G.R. 13-6679 del 29/03/2018. 



ATTIVITA DI COMMERCIO INGROSSO

L’attività di commercio all’ingrosso consiste nell’acquistare beni in nome e per conto proprio e nel rivenderli ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

 Dal 14 settembre 2012 aboliti i requisiti professionali per il commercio all'ingrosso di alimenti
Con l'entrata in vigore dell'articolo 9 del D.Lgs. 147/2012 l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Lo svolgimento dell'attività di commercio all ingrosso è soggetto al rispetto dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 114/1998, art. 5 e successive modifiche.




REQUISITI

Non possono esercitare l'attivita commerciale :

  • a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l igiene e la sanita pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  • e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu condanne, nel quinquennio precedente all inizio dell esercizio dell attivita , per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • f) Coloro che siano sottoposti a misure previste dal codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione (d.lgs 159/2011);

Il divieto di esercizio dell attivita , ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell attivita non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di impresa individuale i requisiti di onorabilità devono esssere possseduti dal titolare.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dal Dlgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

È STATO ELIMINATO IL DIVIETO DI ESERCIZIO CONGIUNTO DEL COMMERCIO ALL INGROSSO E DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO (art. 8 comma 2 lettera c Decreto legislativo 147/2012


 

 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.

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Per informazioni rivolgersi a:

Registro Imprese

Riferimento Raffaella Mazzon 
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono
PEC
E-mail Email registroimprese@al.camcom.it, Email registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30

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