CITTADINI COMUNITARI, STRANIERI ED ACCESSO ALLE ATTIVITA' REGOLAMENTATE
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CITTADINI COMUNITARI
Premessa
Le condizioni di immigrazione e soggiorno dei cittadini comunitari sono stabilite dal trattato CE, che si applica a tutti i paesi facenti parte dell’Unione (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Granducato del Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
Il trattato riconosce, per le persone fisiche ed anche giuridiche, imprese e società, i seguenti diritti:
- diritto di stabilimento, per i lavoratori autonomi e per le imprese: è il diritto di stabilirsi in uno Stato differente dal proprio per esercitare stabilmente un’attività non salariata alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in cui ci si stabilisce: non comporta l’obbligo di trasferimento della sede dell’attività nel nuovo paese, dove può essere aperta soltanto una unità locale, mantenendo la sede nel paese d’origine;
- diritto di libera circolazione, per i lavoratori dipendenti, anche disoccupati, e gli studenti: diritto di prestare un’attività come dipendente o di studiare alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in cui ci si trasferisce;
- diritto di libera prestazione di servizi: è il diritto di prestare, a titolo temporaneo, la propria attività in altro stato membro alle condizioni dei residenti, senza aprire un insediamento permanente (per servizi si intende praticamente qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale, professionale).
Per l'esercizio di questi diritti valgono i due principi fondamentali di:
- divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità;
- parità di trattamento con i cittadini nazionali.
Soggiorno in Italia dei cittadini comunitari
L’ultima norma in materia è il D. Lgs. 30/2007, emanato in attuazione di una direttiva comunitaria. Prevede che il cittadino comunitario che soggiorni per più di tre mesi in Italia debba iscriversi all’anagrafe del comune dove soggiorna e quindi stabilirvi la residenza.
Per l’iscrizione agli Albi, Ruoli e Registri camerali è sufficiente la presentazione di copia della carta di identità italiana o di copia del passaporto o di copia di un documento di identità del paese di origine valido per l’espatrio.
CITTADINI EXTRACOMUNITARI O STRANIERI
Premessa
L’immigrazione e la condizione dello straniero (o cittadino extracomunitario) sono attualmente regolate dal “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, D.Lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/02, nota come Bossi-Fini.
Il regolamento di attuazione del Testo Unico è il D.P.R. 394/99, così come modificato dal D.P.R. 334/2004.
Diritti e doveri dello straniero
L’articolo 2, comma 2, del Testo Unico stabilisce che: “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano”.
Soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno
Si considera regolarmente soggiornante lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, non scaduto. Per l’iscrizione agli Albi , Ruoli e Registri camerali è necessario il permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per lavoro dipendente non stagionale o per motivi familiari (coesione o ricongiungimento o altro) oppure per motivi umanitari.
Il possesso del permesso di soggiorno non può mai essere autocertificato.
Il Ministro dell’Interno, con direttiva 11050/M(8) del 05.08.2006, ha stabilito che, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero è legittimamente soggiornante e gode di tutti i diritti connessi al soggiorno stesso.
Il permesso di soggiorno si trasforma in carta di soggiorno, che è a tempo indeterminato e valida anche come documento di identità, dopo sei anni di permanenza in Italia con buona condotta.
CASI PARTICOLARI
I cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, per effetto dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), sono assimilati ai comunitari.
I cittadini della Svizzera, in base ad un accordo tra UE e Svizzera stessa, sono equiparati ai cittadini comunitari.
I cittadini di San Marino sono equiparati ai cittadini italiani.
I cittadini del Principato di Monaco sono extracomunitari.
ESERCIZIO DI ATTIVITA’ REGOLAMENTATE
Le attività regolamentate sono quelle attività per l’accesso alle quali è necessario o disporre di requisiti previsti da leggi o altri atti normativi (ad es. L. 46/90, L. 82/94) o essere iscritti in albi, ruoli o elenchi.
- per i cittadini comunitari
Il diritto di stabilimento di cui all’art. 43 del Trattato CE (vedi sopra) può essere limitato per motivi di ordine pubblico (art. 46). Per coordinare queste due norme (totale libertà e possibilità di limitazioni), l’Unione Europea ha emanato dapprima tre direttive, recepite dall’Italia con tre Decreti, ed infine una IV direttiva (direttiva professioni) che riassume e riunifica le prime tre, recepita dall'Italia con il D.lgs. 206/2007, in vigore dal 24 novembre 2007, che dalla stessa data ha abrogato i tre decreti precedenti.
In base a queste norme, i cittadini comunitari possono svolgere le attività regolamentate, se posseggono un titolo professionale abilitante di cui sia stato effettuato il riconoscimento da parte dell’autorità competente. Queste norme si applicano anche ai cittadini italiani che avessero conseguito un titolo professionale in un paese UE.
- per gli stranieri (art. 37 T.U.)
Gli stranieri possono svolgere le attività regolamentate in Italia, se posseggono un titolo professionale abilitante di cui sia stato effettuato il riconoscimento, sempre da parte dell’autorità competente: anche agli stranieri è applicabile il decreto 206/2007.
Queste norme si applicano sia agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, sia a quelli ancora nel paese d’origine, sia ai cittadini italiani che avessero conseguito un titolo professionale in un paese extracomunitario.
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI
Iter da seguire
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 334/2004, l’iter che deve essere seguito è diverso a seconda che si tratti di:
1) stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro autonomo, dipendente o di coesione familiare; cittadini comunitari; cittadini italiani;
in questo caso, il soggetto che ha acquisito i propri titoli professionali fuori dall’Italia, sia in paesi comunitari che extracomunitari, deve rivolgersi direttamente all’Autorità competente (Ministero), che rilascerà un decreto di riconoscimento dei titoli professionali.
2) stranieri ancora nel paese d’origine o stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi diversi dai precedenti;
in questo caso lo straniero deve dotarsi di visto di ingresso e di permesso di soggiorno per lavoro autonomo e quindi:
• deve per prima cosa ottenere la “dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio per l’esercizio in Italia di una attività regolamentata”, inoltrando apposita domanda all’autorità che rilascerà l’autorizzazione o l’abilitazione (quindi la Camera di Commercio per impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia e imprese di facchinaggio; altre attività iscrivibili in ruoli ed elenchi), corredata di tutta la documentazione relativa ai titoli conseguiti all’estero. La documentazione sarà inoltrata d’ufficio all’autorità che deve effettuare il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero (il Ministero dello Sviluppo Economico per le attività citate) e, se e quando sarà emanato il decreto di riconoscimento, l’autorità cui era stata inoltrata la domanda provvederà al rilascio della dichiarazione di insussistenza dei motivi ostativi. La dichiarazione può essere richiesta e rilasciata anche a stranieri che vogliano inserirsi come soci prestatori d’opera in società, anche cooperative, costituite almeno da tre anni;
• deve acquisire, per tutte le attività, presso la Camera di Commercio (unità 15 - Tutela del consumatore e conciliazione, per Alessandria) competente per il luogo dove l’attività lavorativa autonoma sarà svolta “l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività”;
• verificata la presenza di posti nelle quote annuali di immigrazione, gli sarà rilasciato il permesso di soggiorno.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
Le domande di cui sopra (insussistenza dei motivi ostativi e parametri finanziari), inoltrate alla Camera di Commercio, scontano l’imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe e pagano € 3,00 di diritti di segreteria).
Casi che possono presentarsi (vedi Circolare n. 3610/C dell'8 giugno 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico)
- titoli di studio
Il titolo di studio conseguito fuori dall’Italia è sempre soggetto al riconoscimento.
Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 206/2007 sono ammessi al riconoscimento solo i corsi di studio o di formazione professionale al termine dei quali è stato conseguito il relativo titolo.
Solo se il titolo di studio conseguito all’estero è già stato soggetto alla dichiarazione di equipollenza dalla competente autorità (Ministero Pubblica Istruzione o Università) e se è di per sé abilitante non occorre più alcun altro riconoscimento.
- esperienza di lavoro o professionale
Se è di per sé abilitante (ad es. impiantista con tre anni come operaio specializzato) e se è stata maturata da un cittadino comunitario – anche italiano - in un paese dell’UE sarà valutata direttamente dalla Camera di Commercio, senza necessità del riconoscimento del Ministero.
Al contrario l’attività lavorativa svolta in un paese extracomunitario richiede, in ogni caso, il riconoscimento del Ministero.
- studio e lavoro
Se il cittadino comunitario – o italiano - ha conseguito il titolo di studio in Italia e l’esperienza lavorativa è stata svolta in un paese comunitario, la valutazione spetta alla Camera di Commercio, senza necessità del riconoscimento del Ministero.
Invece, se il titolo di studio non è stato conseguito in Italia, in ogni caso, è necessario il riconoscimento del Ministero.
Analogamente è necessario l’intervento del Ministero se l’attività lavorativa risulta svolta in un paese extracomunitario.
Quando sia da comprovare il solo assolvimento dell’obbligo scolastico (essendo i requisiti di lavoro acquisiti in Italia) la valutazione spetta all’ufficio che accetta la pratica. In questo caso, la documentazione, conforme a quanto indicato nel punto successivo, deve comprendere una dichiarazione di valore in loco attestante se secondo le norme locali è stato assolto l’obbligo scolastico, con l’indicazione degli anni necessari a tale assolvimento.
Soggetti competenti al riconoscimento
Il riconoscimento è effettuato in generale dal Ministero titolare della vigilanza sulle professioni.
Per le professioni che interessano la Camera di Commercio (impiantistica, pulizie non liberalizzate, autoriparazioni, acconciatori, agenti di affari in mediazione, agenti di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, periti ed esperti, consulenti della proprietà industriale) è competente il Ministero Sviluppo Economico. A seguito della riorganizzazione interna del Ministero, unico ufficio competente è:
• Ministero Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale concorrenza e consumatori - Ufficio VI Servizi e professioni - Via Molise 2, 00187 Roma.
Rimane, per i soli estetisti, la competenza del:
• Ministero del Lavoro – Direzione Generale orientamento e formazione professionale - Via Fornovo 8, 00192 Roma (sito Internet www.lavoro.gov.it)
Decreto di riconoscimento
Il riconoscimento, con valore su tutto il territorio nazionale, è contenuto in un Decreto ministeriale, perfetto dal momento della sua emissione da parte del Ministero competente.
Quando la qualificazione professionale di cui si chiede il riconoscimento non sia completamente sovrapponibile a quella prevista dal sistema formativo italiano, il riconoscimento è subordinato, per tutti, al compimento di un tirocinio di adattamento (durata massima di tre anni) o ad una prova attitudinale (esame) da tenersi presso le Camere di Commercio sulle materie per le quali si è riscontrata una disparità formativa; in caso di esito negativo, l’esame può essere ripetuto una sola volta. Per gli extracomunitari la scelta tra tirocinio ed esame spetta all’Amministrazione.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RICONOSCIMENTO
Dati anagrafici
I dati anagrafici di chi richiede il riconoscimento devono essere identici su tutta la documentazione prodotta. In caso di discordanza deve essere allegata idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa del Paese d’origine, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana dello stesso paese, attestante che tutta la documentazione di riferisce allo stesso soggetto.
In particolare le donne comunitarie o extracomunitarie che nel loro pese di origine, a seguito del matrimonio, cambiano il cognome, per dimostrare la corrispondenza dei dati anagrafici risultanti dal titolo di studio o di lavoro e di quelli attuali, sono tenute a presentare il certificato di matrimonio, o di altro atto di stato civile.
Domanda
La domanda è in bollo e deve essere redatta sugli appositi modelli ministeriali, disponibili sul sito del Ministero nella versione aggiornata. L’attività per la quale si richiede il riconoscimento dei requisiti deve essere ben specificata (ad esempio carrozzeria e non autoriparazione).
Allegati alla domanda
1) dichiarazione di valore in loco: è un documento sintetico attestante l’autenticità e la legittimità di tutta la documentazione presentata, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato conseguito; la dichiarazione del valore in loco deve attestare:
• la natura e il valore locale ai fini professionali dei titoli di studio e dei certificati di formazione e abilitazione professionale;
• se nel paese in cui i titoli sono stati conseguiti l’attività di cui si chiede il riconoscimento è libera e legittimamente esercitabile anche in assenza di particolari titoli o requisiti, ovvero regolamentata, e in tal caso se i titoli in possesso dell’interessato siano idonei o meno ad abilitare all’esercizio dell’attività.
La dichiarazione di valore in loco non è necessaria per la documentazione che proviene dai paesi comunitari.
2) tutta la documentazione prodotta alla rappresentanza diplomatica italiana per l’ottenimento della dichiarazione di valore: i titoli di studio e di formazione professionale devono essere corredati dall’elenco delle materie oggetto di studio per ciascun anno di corso;
3) i documenti di fonte pubblica, per il riconoscimento di periodi di esperienza professionale maturata all’estero terminata da non più di dieci anni nello specifico settore di attività in cui si intende operare in Italia; da questi dovrà risultare almeno il nome dell’impresa, lo specifico settore di attività in cui essa opera, la posizione rivestita dall’interessato all’interno dell’impresa, l’attività concretamente svolta dall’interessato all’interno dell’impresa, il periodo di tempo relativo; la descrizione delle attività dovrebbe comprendere i livelli di inquadramento; se l’esperienza professionale è maturata in un paese comunitario è sufficiente la documentazione rilasciata dalla competente autorità del paese membro (riconoscimento in uscita);
4) una dichiarazione dell’interessato corredata da fotocopia del libretto di lavoro o altro equipollente, per la valutazione, ai fini del riconoscimento, di eventuali periodi di esperienza professionale maturati in Italia, sempre negli ultimi dieci anni;
5) fotocopia di un documento di riconoscimento, se chi inoltra la domanda è cittadino italiano o comunitario; fotocopia del permesso di soggiorno o della carta se è un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia; certificato di cittadinanza o copia autentica del passaporto se è extracomunitario, non soggiornante in Italia.
La documentazione di cui ai punti 2 e 3 deve essere preventivamente legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese estero (MAI dalla rappresentanza in Italia del paese estero!), salvi i casi di esonero previsti da accordi internazionali (per i paesi aderenti alla convenzione dell’Aja la legalizzazione è sostituita dall’”Apostille”). I documenti, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Pese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da una traduzione eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalla rappresentanza diplomatica.
IMPORTANTE
Il cittadino comunitario o l’extracomunitario che vuole esercitare un’attività regolamentata deve prima ottenere il decreto di riconoscimento e solo successivamente presentare l’iscrizione al Registro Imprese o all’Albo Artigiani o ad altro Albo o Registro.
Allegati
Guida del Ministero dello Sviluppo Economico
Circolare n. 3610/C dell'8 giugno 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.
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