30.11.2017
Agenti di affari in mediazione - Verifica Dinamica
VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
Si informa che in ottemperanza all'art. 7 del Decreto MISE del 26 ottobre 2011, l'Ufficio del Registro delle Imprese ha dato avvio alla verifica dinamica della permanenza del possesso dei requisiti dei soggetti esercitanti l'attività di agente di affari in mediazione disciplinata dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Infatti ai sensi della norma citata l'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività di mediazione, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.
A tale scopo le imprese riceveranno via PEC tale avviso con allegato il
modulo di autocertificazione da restituire, debitamente compilato e firmato da tutti i soggetti interessati - entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione – unitamente alla copia del rinnovo per l'anno in corso della polizza assicurativa a garanzia dei rischi professionali.
Tale modulo e relativi allegati vanno trasmessi al Registro Imprese esclusivamente per via telematica con la procedura ComUnica, utilizzando l'applicativo Starweb o equivalenti.
Per i dettagli delle procedure, cliccare su
Istruzioni.
Si segnala che la suddetta procedura di verifica sconta unicamente il pagamento del diritto di segreteria di Euro 18,00.
Si ricorda che qualora non si provveda all'adempimento entro il termine indicato si attiverà il procedimento d'ufficio che, ai sensi degli articoli 7 e 9 del citato decreto, potrà portare all'eventuale inibizione della continuazione dell'attività dell'impresa o ad altro provvedimento disciplinare previsto dalla normativa in materia.
Si ricorda, infine, che chiunque eserciti l'attività di agente d'affari in mediazione (titolare dell'impresa individuale, legale rappresentante, preposto o altro) deve essere in possesso della tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, punto 3, del DM 26 ottobre 2011. Per tale motivo, nel caso in cui il soggetto obbligato non ne sia in possesso o la stessa sia scaduta, è invitato a chiederne il rilascio o il rinnovo seguendo le
istruzioni disponibili.