17.02.2020
IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE ALLA DATA DEL 25/08/2016 - ESERCENTI ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO O PRIVATO - OBBLIGO DI REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 22.02.2020
Si rammenta che entro il prossimo 22 febbraio 2020 tutte le imprese già iscritte nel Registro Imprese alla data del 25 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge 154/2016), ed esercenti attività di manutenzione del verde pubblico o privato codice Ateco 81.30.00 (cura e manutenzione del paesaggio) devono, come stabilito dalla Delibera della Giunta Regione Piemonte n. 39-8764 del 12 aprile 2019, regolarizzare la propria posizione nel registro imprese comprovando il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 12 della predetta legge 154/2016.
Dovranno pertanto richiedere l’iscrizione della nomina del preposto avente un rapporto di immedesimazione con l’impresa (titolare/legale rappresentante/socio/dipendente/collaboratore familiare), e in possesso, in alternativa,
- del requisito dell’iscrizione al RUP;
- di un attestato di idoneità (corso di formazione o titoli elencati nel punto 11 lett. da a) ad f) e lett. i) della DGR);
- di esperienza almeno biennale maturata alla data del 22.02.2018 (data di stipula dell’accordo Stato- Regioni concernente lo standard professionale e formativo del manutentore del verde) (punto 11 lett. h) della DGR).
Il periodo di due anni di esperienza può essere conseguito sommando periodi anche tra loro interrotti, purché i due anni siano conseguiti entro la data del 22/02/2018. L’esperienza biennale può essere dimostrata anche con l’apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto. Qualunque sia la durata dell’apprendistato, il periodo di apprendistato è in ogni caso equiparato ad un anno di esperienza lavorativa. L’esperienza lavorativa deve comunque essere stata maturata presso aziende del settore. Pertanto:
- per le imprese NON artigiane nel caso venga nominato preposto il titolare, un socio, un legale rappresentante, un coadiuvante, occorre documentare l’esperienza biennale maturata dal medesimo allegando assicurazione INAIL nominativa che documenti il rischio assicurativo per l’attività e il periodo da cui decorre e se necessario fatture per lavori eseguiti in cui sia evidente l’attività di manutenzione del verde;
- per le imprese NON artigiane nel caso venga nominato preposto un dipendente occorre documentare l’esperienza biennale maturata dal medesimo allegando buste paga e contratto di lavoro con mansioni;
- per le imprese annotate con la qualifica artigiana, nel caso venga nominato preposto il titolare o il socio lavoratore, non è richiesta documentazione comprovante l’esperienza biennale maturata;
- per le imprese annotate con la qualifica artigiana, nel caso venga nominato preposto un dipendente (e quindi denunciata l’attività di manutenzione del verde quale attività secondaria dell’impresa) occorre documentare l’esperienza biennale maturata dal medesimo allegando buste paga e contratto di lavoro con mansioni.
Si rammenta infine che le imprese che si sono iscritte nel registro imprese dopo la data del 25 agosto 2018, non possono far valere quale requisito professionale un’eventuale esperienza lavorativa maturata. Tali imprese non rientrano infatti nei casi di esenzione indicati dal punto 11, lett. h) della D.G.R. suddetta.