02.01.2012
Novità in materia di certificazione
L'articolo 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012) prevede che dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione relativi a stati, qualità personali e fatti sono validi utilizzabili solo nei rapporti tra privati e, pertanto, le Pubbliche Amministrazioni devono acquisire d'ufficio tutti i dati in possesso delle altre Pubbliche Amministrazioni, senza chiederli direttamente all'interessato.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

