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Alessandria, 20 giugno 2013
Ultimo aggiornamento: 02.01.2012



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02.01.2012

Novità in materia di certificazione


L'articolo 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012) prevede che dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione relativi a stati, qualità personali e fatti sono validi utilizzabili solo nei rapporti tra privati e, pertanto, le Pubbliche Amministrazioni devono acquisire d'ufficio tutti i dati in possesso delle altre Pubbliche Amministrazioni, senza chiederli direttamente all'interessato. 

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.