Incapacità di agire

(d. civ.)  artt. 2, 414 ss. c.c. 

L'(—) di agire si suddistingue in due figure, aventi entrambe carattere generale
— l'incapacità legale di agire;
— l'incapacità di intendere o di volere (incapacità naturale).
La loro sfera di rilevanza non è limitata a questo o quel settore di atti giuridici, ma li riguarda tendenzialmente tutti.
• (—) legale
Le cause di (—) legale di agire sono tassativamente determinate dalla legge:
— minore età;
— interdizione legale ;
— inabilitazione .
L'(—) può essere assoluta, nel caso di minore o persona interdetta, oppure relativa per il minore emancipato o l'inabilitato: a questi ultimi soggetti è consentito di compiere solo atti di ordinaria amministrazione , essendo necessaria l'assistenza del curatore  per quelli di straordinaria amministrazione.
Il legislatore ha fissato un criterio generale, valido per tutti gli individui i quali, fino al compimento del diciottesimo anno di età, sono considerati legalmente incapaci di agire.
• (—) naturale art. 428 c.c.
È l'(—) di intendere e di volere, dovuta a qualsiasi causa, anche transitoria (infermità di mente, sonnambulismo, suggestione ipnotica, delirio febbrile, ubriachezza etc.). Essa consiste nell'effettiva, reale inettitudine psichica, in cui viene a trovarsi un soggetto, normalmente capace, nel momento in cui compie un determinato atto. L'(—) di intendere e di volere ha rilevanza giuridica solo quando si può dare la prova rigorosa che il soggetto era effettivamente incapace nel momento in cui compiva l'atto. Tale prova può essere data con qualunque mezzo, anche con test e per presunzioni.
L'atto compiuto in stato di (—) è annullabile  su istanza dell'interessato; tuttavia, nell'ipotesi di (—) naturale si pone l'esigenza di tutelare l'affidamento  delle persone che hanno confidato nella validità dell'atto e pertanto per gli atti unilaterali , l'annullabilità è ammessa in tutti i casi in cui dall'atto può derivare un grave pregiudizio per il suo autore; per i contratti è richiesta, oltre al pregiudizio, anche la malafede dell'altro contraente; mentre per gli atti personali (testamento, donazione, riconoscimento di figlio naturale, matrimonio) è sufficiente la dimostrazione della sola (—) naturale.
Sia in caso di (—) legale che naturale sono considerati validi gli atti che non arrecano pregiudizio all'autore, ma piuttosto un vantaggio.
• (—) speciale
È l'impossibilità per un soggetto di porre in essere determinati negozi giuridici.
Si distinguono un'(—):
— assoluta che opera nei confronti di tutti i soggetti;
— relativa che opera soltanto nei confronti di determinate persone.
In presenza di (—), il negozio giuridico egualmente stipulato è nullo, e non suscettibile di convalida.