Ritenuta alla fonte

(d. trib.) art. 23 ss. D.P.R. 29-9-1973, n. 600 

Meccanismo in base al quale il sostituto d'imposta assume l'obbligazione di trattenere somme di denaro, che avrebbe dovuto corrispondere ad altro soggetto (sostituito), e di versarle al fisco a titolo di pagamento delle imposte dovute dal sostituito.
La (—) costituisce, quindi, una delle forme di riscossione delle imposte. Il sostituto è tenuto ad assolvere tale obbligo in ragione del fatto che egli detiene la disponibilità di somme che deve al soggetto passivo e che costituiscono reddito per quest'ultimo.
Le (—) sono di due tipi:
a titolo d'acconto. Sono operate, per i tributi diretti [vedi IRPEF; ] sugli emolumenti corrisposti a lavoratori dipendenti, nonché su indennità, gettoni e altri compensi costituenti redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente. Altre forme di ritenuta d'acconto sono operate sui compensi da corrispondere a terzi per prestazioni di lavoro autonomo o per prestazioni inerenti rapporti di agenzia, mediazione etc. Sono ancora previste ritenute d'acconto: per le società di capitali in relazione agli utili corrisposti ai soci, per le società ed enti che abbiano emesso obbligazioni o titoli similari, in relazione alle somme pagate a titolo di premio o interessi; per le banche, in relazione alle somme liquidate a titolo d'interesse ai depositanti o correntisti etc.;
a titolo d'imposta. In questi casi l'accantonamento operato è calcolato in misura tale che la somma trattenuta dal sostituto consenta al sostituito di adempiere per intero ed in via definitiva i propri obblighi tributari per quella parte di reddito che viene tassata. Un esempio di ritenuta alla fonte a titolo d'imposta è dato dalla (—) operata in occasione del pagamento di premi e vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, concorsi a premi etc.