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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 26 aprile 2024
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Diritto annuale



Alessandria, 26 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 14.03.2024



Diritto Annuale e Diritti di Segreteria



DIRITTO ANNUALE


Contenuto pagina

 

Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste dall'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.

Tale articolo prevede che:

  • i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa;

  • gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

La trasmissione dell'informativa relativa al pagamento del diritto annuale, nel rispetto delle recenti normative sui temi della efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite P.E.C. - Posta elettronica certificata - alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle Imprese.

Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese (Cfr. art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).Con la Nota del 30 settembre 2005, Prot. n. 0008929, il Ministero delle Attività Produttive ha tenuto a precisare che il blocco delle certificazioni deve essere applicato solo nell'anno successivo a quello per il quale non risulti effettuato il versamento del diritto annuale e non anche a fronte di un mancato versamento relativo ad annualità precedenti.

 

Si ricorda che il versamento del diritto va eseguito in unica soluzione tramite:

Le nuove imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese ed i soggetti che si iscrivono al REA nel corso del 2021 possono versare l'importo dovuto, oltre che con il modello F24, anche direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o di annotazione (articolo 4, commi 1 e 2, del decreto 21 aprile 2011 del MiSE). Trascorsi i 30 giorni, esse dovranno procedere al ravvedimento operoso, utilizzando il modello F24.

 

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

Con Delibera di Giunta n. 2 del 31/01/2023 la Camera di Commercio di Alessandria-Asti ha deciso di non aderire allo stralcio automatico delle cartelle di importo residuo fino a 1.000 euro per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle ex Camere di Commercio di Alessandria e di Asti.

Per i soggetti interessati resta invariata la possibilità di aderire alla "Definizione agevolata" dei carichi pendenti in gestione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che prevede benefici analoghi allo stralcio automatico e si estende ai ruoli affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022. La domanda di adesione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2023. Informazioni in merito sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione.

 

DIRITTO ANNUALE 2024

Con nota ministeriale n. 0383421 del 20.12.2023 sono stati definiti gli importi del diritto annuale per l'anno 2024. In data 17 aprile 2023 è stato pubblicato il D.M. 23 febbraio 2023 che ha autorizzato l'incremento delle suddette misure per il triennio 2023-2025 (ai sensi dell'art. 18 comma 10 della L. n. 580/1993 e s.m.i.) da destinare alla realizzazione di progetti a favore delle imprese del territorio in tema di transizione digitale ed ecologica, formazione lavoro, turismo e preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali. I progetti approvati dal Consiglio camerale con provvedimento n. 15 del 26.10.2022, sono stati oggetto di condivisione con la Regione Piemonte.
Le misure del diritto annuale rimangono invariate rispetto a quelle dell'anno precedente.
 

Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. n. 0383421 del 20/12/2023

 

DIRITTO ANNUALE 2023

Con nota ministeriale n. 339674 del 11.11.2022 sono stati definiti gli importi del diritto annuale per l'anno 2023. In data 17 aprile 2023 è stato pubblicato il D.M. 23 febbraio 2023 che ha autorizzato l'incremento delle suddette misure per il triennio 2023-2025 (ai sensi dell'art. 18 comma 10 della L. n. 580/1993 e s.m.i.) da destinare alla realizzazione di progetti a favore delle imprese del territorio in tema di transizione digitale ed ecologica, formazione lavoro, turismo e preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali. I progetti approvati dal Consiglio camerale con provvedimento n. 15 del 26.10.2022, sono stati oggetto di condivisione con la Regione Piemonte.
Le misure del diritto annuale rimangono invariate rispetto a quelle del precedente triennio 2020 - 2022.
Le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2023, al versamento del diritto annuale ordinario sono tenute, ai sensi dell’art. 1 comma 7 del suddetto decreto, ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine del 30 novembre 2023.

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 339674 del 11/11/2022

 

Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria

Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti  iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative

 

Foglio-di-calcolo-Diritto Annuale  2023

 

Proroga del termine di versamento

Ai sensi dell'art. 4 commi 3-sexies e 3-septies del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 87 recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.» GU Serie Generale n.155 del 05-07-2023, "I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo”. Tali disposizioni “si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies”. La deroga del versamento si applica anche al diritto annuale con le stesse modalità previste dai richiamati commi.

 

DIRITTO ANNUALE 2022

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0429691 del 22.12.2021, ha determinato le misure del diritto annuale dovute dalle imprese iscritte a partire dal 1° gennaio 2022; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Alessandria-Asti la maggiorazione del 20% (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020).

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0429691 del 22.12.2021

 

Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria

Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti  iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative

Foglio di calcolo - Diritto Annuale 2022

 

DIRITTO ANNUALE 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0286980 del 22.12.2020, ha determinato le misure del diritto annuale dovute dalle imprese iscritte a partire dal 1° gennaio 2021; su tali importi dovrà essere applicata per la Camera di Commercio di Alessandria-Asti la maggiorazione del 20% (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020).

 

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0286980 del 22.12.2020

 

Informativa alle imprese iscritte nella sezione ordinaria

Informativa alle imprese iscritte nella sezione speciale e ai soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative

Foglio di calcolo - Diritto Annuale 2021

 

Diritto annuale: proroga al 15 settembre 2021  per i contribuenti ISA

Differimento per l'anno 2021 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali  secondo quanto stabilito dal DPCM del 28/06/2021:

1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite  stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

 

Per i medesimi soggetti l'articolo 9-ter del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, proroga ulteriormente, al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti delle imposte che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.  Ai sensi della Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E del 5 agosto 2021 non è prevista la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%.

 

DIRITTO ANNUALE 2020

In riferimento alla nota mise 0347962 dell'11/12/2019, si comunica che dall'1/01/2020 le quote di maggiorazione del diritto annuale non sono state applicate in fase di nuova iscrizione, in attesa di provvedimento autorizzatorio del Ministero Sviluppo Economico. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il DM 12 marzo 2020 con il quale ha autorizzato l’incremento delle misure del diritto annuale per il triennio 2020-2022 (ai sensi dell’art. 18, c. 10, della L. 580/1993 e s.m.i.), da destinare alla realizzazione di progetti a favore delle imprese del territorio in tema di supporto alla digitalizzazione, promozione del sistema turistico e culturale, sostegno all’internazionalizzazione, impulso alla formazione e all’orientamento, avvio degli strumenti per la gestione della crisi di impresa. I progetti approvati dal Consiglio camerale con delibera n. 11 DEL 20.12.2019 sono stati oggetto di condivisione da parte della Regione Piemonte.

A seguito di tale autorizzazione, la cui decorrenza è fissata dal 27 marzo 2020, le misure del diritto annuale rimangono invariate rispetto a quelle del precedente triennio 2017-2019.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Le imprese che hanno chiesto l’iscrizione nel Registro delle imprese o che hanno denunciato l’apertura di unità locali/sedi secondarie nell’anno 2020 e che hanno già effettuato il pagamento del diritto annuale applicando la riduzione del 50 per cento, dovranno versare la differenza, pari al 20 per cento, entro il 30 novembre 2020 con modello F24.

 Foglio di Calcolo - diritto annuale 2020

Nella tabella sottostante sono riportati gli importi del diritto annuale anno 2020 dovuti dalle imprese che versano in misura fissa.

 

Tipo di impresa

Sede       

Unità locale

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale  (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

€   52,80 (*)      (arrotondato a € 53)

 € 10,56 (*)       (arrotondato a € 11)

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese

€ 120

€ 24

Società semplici agricole

€ 60

€ 12

Società semplici non agricole

€ 120

€ 24

Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001

€ 120

€ 24

Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)

€ 18

€ 0

Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 66,00

 

(*) Importi 2014 ridotti del 50% (legge 114/2014) e maggiorati del 20% (Decreto MISE 12/03/2020).  Ai fini del versamento occorre sempre provvedere ad un unico arrotondamento finale all’unità di euro, dell’importo complessivo dovuto, comprensivo quindi anche di eventuali unità locali aperte in provincia di Alessandria; l’arrotondamento si effettua procedendo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto negli altri casi.

 

Diritto annuale: proroga al 20 luglio  per i contribuenti ISA

Differimento per l'anno 2020 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali  secondo quanto stabilito dal DPCM del 27/06/2020:

1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilita', nonche' dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione; b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

 

DIRITTO ANNUALE 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 00432856 del 21/12/2018, ha determinato gli importi del diritto annuale dovuti dai soggetti iscritti nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 01/01/2019.

Nota del MISE n. 00432856 del 21/12/2018

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato il 22/05/2017 ha stabilito che le misure del diritto annuale 2019 tengono conto della quota destinata al finanziamento di tre progetti strategici del sistema camerale.

Alla luce di quanto sopra, all'importo del diritto annuale dovuto dovrà essere applicata, per la Camera di Commercio di Alessandria, la maggiorazione del 20%, stabilita dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 1 del 10/04/2017.

 

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (D.l. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016), salvo proroghe, con la possibilità di versare nei trenta giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

 Foglio di Calcolo - diritto annuale 2019

A supporto del versamento è disponibile il sito tematico, da utilizzare per il calcolo del diritto dovuto dall'mpresa (http://dirittoannuale.camcom.it ) Il sito, consultabile anche da smartphone e tablet, consente inoltre di procedere al pagamento online del Diritto Annuale attraverso la piattaforma Pago PA, iniziativa che consente alle imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amminstrazione.

 

Diritto annuale: proroga al 30 settembre 2019 per i contribuenti ISA

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto crescita”), convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019, ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti fiscali che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA.
La proroga riguarda anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi questi requisiti, nonché i contribuenti in regime forfetario o di vantaggio.
Questi soggetti quindi possono versare il diritto annuale 2019 senza maggiorazione entro il 30 settembre 2019.

 

DIRITTO ANNUALE 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0026505 del 16/01/2018, ha determinato gli importi del diritto annuale dovuti dai soggetti iscritti nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 01/01/2018.

Nota del MISE n. 00265505 del 16/01/2018

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato il 22/05/2017 ha stabilito che le misure del diritto annuale 2018 tengono conto della quota destinata al finanziamento di tre progetti strategici del sistema camerale.

Alla luce di quanto sopra, all'importo del diritto annuale dovuto dovrà essere applicata, per la Camera di Commercio di Alessandria, la maggiorazione del 20%, stabilita dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 1 del 10/04/2017.

 

La scadenza del diritto annuale 2018 è fissata al 2 luglio 2018 (30 giugno 2018 è sabato), giorno che coincide con il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Il versamento potrà essere effettuato anche nei 30 giorni successivi maggiorando gli importi dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Foglio di Calcolo - diritto annuale 2018

A supporto del versamento è disponibile il sito tematico, da utilizzare per il calcolo del diritto dovuto dall'mpresa (http://dirittoannuale.camcom.it ) Il sito, consultabile anche da smartphone e tablet, consente inoltre di procedere al pagamento online del Diritto Annuale attraverso la piattaforma Pago PA, iniziativa che consente alle imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amminstrazione.

 

DIRITTO ANNUALE 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0359584 del 15/11/2016 ha determinato gli importi del diritto annuale dovuti dai soggetti iscritti nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 01/01/2017.

Nota del MISE n. 0359584 del 15/11/2016. 

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato il 22/05/2017 ha stabilito che le misure del diritto annuale 2017 tengono conto della quota destinata al finanziamento di tre progetti strategici del sistema camerale.

Alla luce di quanto sopra, all'importo del diritto annuale dovuto dovrà essere applicata, per la Camera di Commercio di Alessandria, la maggiorazione del 20%, stabilita dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 1 del 10/04/2017.

La scadenza del diritto annuale 2017 è fissata al 30 giugno 2017, giorno che coincide con il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, differito con L. 225/2016 dal 16 al 30 giugno.  Il versamento potrà essere effettuato anche nei 30 giorni successivi maggiorando gli importi dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Nota  del MISE 323058 del 31/07/2017

Scadenza ordinaria: 30/06/2017, con proroga al 20 luglio per tutti i contribuenti titolari di reddito d'impresa.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017 – "Differimento del termine di versamento delle imposte", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, è stato prorogato il termine per il versamento delle imposte sui redditi – compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di commercio, dal 30 giugno al 20 luglio.

La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) titolari di reddito d’impresa (sono pertanto esclusi i professionisti e i contribuenti non titolari di reddito d'impresa), i quali potranno effettuare il versamento:

  •  entro il giorno 20 luglio 2017 (anziché il 30 giugno 2017), senza alcuna maggiorazione;

  •  dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate la scadenza rimane il 30 giugno, con possibilità di versamento al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, o, con ravvedimento operoso oltre quest'ultimo termine.

 

Nota: è stata indicata la data del 30 giugno (in quanto modificata dalla Legge 225/2016) come scadenza ordinaria, nell'intento di semplificare gli adempimenti.  Si precisa che il Decreto ministeriale del 22 maggio 2017 consente alle imprese di versare, entro quella data, l'importo del 50% del 2014 e di provvedere al versamento del conguaglio (aumento del 20%) entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. 435/2001 (entro il 30 novembre 2017).

 

Foglio di Calcolo - diritto annuale 2017

 

A supporto del versamento è disponibile il sito tematico, da utilizzare per il calcolo del diritto dovuto dall'mpresa (http://dirittoannuale.camcom.it ) Il sito, consultabile anche da smartphone e tablet, consente inoltre di procedere al pagamento online del Diritto Annuale attraverso la piattaforma Pago PA, iniziativa che consente alle imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amminstrazione.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO


Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili ai sensi del Decreto 54/2005 (Decreto Ministeriale 54/2005) e dal Regolamento camerale inerente alle sanzioni relative al diritto annuale.

Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
Appurata tale condizione, l’art. 6 del Decreto 54/2005 prevede due fattispecie di ravvedimento:

  1. con la prima la sanzione è ridotta ad un decimo (3,00 %) del minimo previsto all´articolo 4, comma 3, del regolamento (30 %) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all´articolo 3, comma 1;

  2. con la seconda la sanzione è ridotta ad un ottavo (3,75 %) del minimo previsto all´articolo 4, comma 3, del regolamento (30 %) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di cui all´articolo 3, comma 1.

Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto 1, è necessario che entro 30 giorni dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento:

  • del tributo (codice tributo 3850)  dovuto e non versato (o versato inferiore)

  • degli interessi legali (codice tributo 3851) pari  al 5% fino al 31/12/2023 e al 2,5%  dal 01/01/2024   maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

  • della sanzione (codice tributo 3852)  del 3,00% (1/10 del 30% art.4 comma 3 D.M. 54/2005) del tributo dovuto.

Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto 2, è necessario che entro un anno dall’omissione avvenga il pagamento:

  • del tributo (codice tributo 3850)  dovuto e non versato (o versato inferiore)

  • degli interessi legali (codice tributo 3851) pari   al 5% fino al 31/12/2023 e al 2,5%  dal 01/01/2024   maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

  • della sanzione (codice tributo 3852)  del 3,75% (1/8 del 30% art.4 comma 3 D.M. 54/2005) del tributo dovuto.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno ( art.13, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 ).
Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell’anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dal 31mo giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione al Registro delle imprese.
Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese, il termine per il calcolo dei trenta giorni o dell´anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 2 D.L. 63/2002 convertito in Legge 112/2002).

 

Foglio_di_calcolo_ravvedimento_DA2023


Inefficacia del Ravvedimento

Nei seguenti casi il ravvedimento è inefficace:

·       in caso di versamento "non contestuale" degli importi;

·       in caso di pagamento di interessi e sanzione calcolati in misura inferiore al dovuto (ravvedimento insufficiente);

·       se effettuato oltre un anno dal "termine" di pagamento del diritto annuale (ravvedimento fuori termine).

 

SANZIONI

I tardivi, incompleti ed omessi pagamenti sono disciplinati dal D.Lgs n. 472 del 18/12/1997, dal D.M. n. 54 del 27/01/2005 e dal regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di Alessandria  - Asti n. 11 del 26/07/2023.

 

COMPENSAZIONE
E´ stata riconosciuta la possibilità per i contribuenti che

  • hanno erroneamente versato il diritto annuale

  • hanno erroneamente versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno

  • hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto

di effettuare la compensazione degli erronei versamenti a credito, con altri versamenti a debito, sia per lo stesso diritto annuale, sia per qualunque altro tipo di tributo.

A tal fine è necessario che venga compilato  un modello F24  indicando nel rigo relativo al debito l’importo del tributo da pagare, e nel rigo riferito al credito l’importo erroneamente versato.

Nella compensazione si ricorda che è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici
3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale



RICHIESTE DI RIMBORSO
Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti, devono essere presentate, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti, a pena di decadenza, entro 24 mesi dal versamento stesso, utilizzando il modulo sottostante ed inviandolo via PEC all’indirizzo  
info@pec.aa.camcom.it   

Domanda di rimborso   


PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
Sono stati segnalati all'Ufficio Diritto Annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di Commercio e richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Spesso tali soggetti reperiscono preventivamente alcune informazioni (indirizzi, attività, nomi degli amministratori, ecc.) presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi così ancora più credibili.
Si ricorda che le coordinate bancarie, in caso di richiesta di rimborso, devono essere indicate esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dalla Camera; si consiglia pertanto di non fornire tali dati per telefono. Nel caso si riceva una chiamata di questo tipo, si prega di verificarne l'attendibilità contattando la Camera di Commercio, anche con lo scopo di segnalazione.


Sono pervenute alla Camera di Commercio di Alessandria alcune segnalazioni relative alle proposte giunte ad imprese della provincia di inserire i propri nominativi in ruoli, elenchi, repertori vari dietro il versamento di una somma di denaro.

Al riguardo la Camera di Commercio IAA precisa di non aver nulla a che fare con tali richieste

In ogni caso la Camera di Commercio resta a disposizione per fornire chiarimenti e precisazioni.

 

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 11 Maggio 2001 n. 359: Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

Decreto Interministeriale  21/04/2011  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3/06/2011: Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2011 alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

 

Indicazione sulla definizione di fatturato, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento (Circolare del Ministero Sviluppo Economico  03/03/2009 n. 0019230)

 



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Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

Diritto annuale

Riferimento Simona Gallo 
Indirizzo Alessandria, via Vochieri 58
Telefono 0131 313210
PEC
E-mail Email dirittoannuale@aa.camcom.it, Email dirittoannuale@al.legalmail.camcom.it
Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30

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