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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 26 aprile 2024
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Accesso



Alessandria, 26 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 24.07.2023



Amministrazione Trasparente AL-AT



ACCESSO

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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

La Camera di Commercio garantisce il diritto di accedere ai documenti amministrativi, pur assicurando la riservatezza dei dati personali, ai cittadini che abbiano un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 

E´ possibile prendere visione di: 

   a) delibere e determinazioni;
   b) decisioni delle commissioni relative alla tenuta di albi, ruoli, elenchi e servizi;
   c) atti e documenti amministrativi. 

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell ́accesso verranno motivati.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale che sia riesaminato il provvedimento di diniego.
Il diritto di accesso si può esercitare in via informale o formale. 


Accesso informale

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata, anche verbalmente, all'ufficio che detiene il documento.
Con la richiesta si devono indicare chiaramente: 

   a) gli estremi del documento o degli elementi in esso contenuti che ne consentono l'individuazione;
   b) la motivazione o l'interesse giuridicamente rilevante;
   c) i dati personali che permettono l'identificazione del richiedente ed il nome di chi presenta la domanda. 

La richiesta viene inoltrata al responsabile del procedimento che la esamina immediatamente e senza formalità.
Se il documento è disponibile e la domanda viene accolta sarà subito possibile visionare l´atto od ottenerne copia altrimenti si passa all'accesso formale ed il responsabile del procedimento fisserà un appuntamento per la visione dell´atto. 


Accesso formale

Se non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta informale, o in caso di verifiche da effettuare da parte degli uffici, l'utente deve presentare richiesta di accesso formale  utilizzando l'apposito modello scaricabile qui 

Nella richiesta vanno elencati chiaramente:
   
   a) gli estremi del documento richiesto o degli elementi che ne consentono l´individuazione;
   b) la motivazione della richiesta o l´interesse giuridicamente rilevante;
   c) i dati personali che permettono l'identificazione del richiedente ed il nome di chi presenta la domanda.

Nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta la Camera di Commercio informa il richiedente entro 10 giorni con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il procedimento di accesso verrà concluso nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla sua regolarizzazione qualora necessaria.
 


La Raccolta di normative riguardanti comunicazione, trasparenza, semplificazione e qualità dei servizi pubblici è disponibile sul sito http://www.urp.gov.it/


Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in vigore dal 23 giugno 2016, ha introdotto numerose e importanti modifiche al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

La disposizione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 97/2016 configurava l'accesso civico come il diritto a ottenere la pubblicazione nel sito internet di un'amministrazione pubblica di documenti, informazioni o dati in tutti i casi in cui la stessa, obbligatoria ai sensi di legge, fosse stata omessa.

L'ambito oggettivo di applicazione del diritto di accesso è stato ampliato. Infatti, il novellato articolo 5 del decreto legislativo n.33/2013 recita al comma 2: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5bis".

Il diritto di accesso civico è esercitabile, come prima, da chiunque e senza alcun obbligo di motivazione dell'istanza a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse, come invece richiesto per l'accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990, ed è esteso ai dati e documenti detenuti dall'amministrazione, anche non rientranti fra quelli oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale.

Oggi si individuano due tipi di accesso civico così come sopra descritti: "semplice" - individuato dall’oggetto di pubblicazione - e "generalizzato" - garanzia del diritto all'informazione in generale.

 

L'accesso civico semplice

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 che spetta a chiunque - senza necessità di motivazioni e senza sostenere spese – e consente di richiedere a una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali la legge prevede la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale.

L’amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione del documento, informazione o dato richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati, l’Amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs.104/2010.

La richiesta di accesso civico può essere presentata utilizzando il modulo scaricabile qui

Può anche essere presentata in carta libera, indirizzando la richiesta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Roberta Panzeri, Segretario Generale.

 

L'accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato, previsto dall’art.5, comma 2, del d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016, ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso civico generalizzato può essere richiesto da chiunque, senza necessità di motivare l’istanza ed ha ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, ad eccezione dei casi elencati dall’art.5 bis del d.lgs 33/2013.

L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta è tenuta a provvedere entra trenta giorni dalla stessa, salvo il termine sia sospeso per consentire la comunicazione della richiesta ai contro interessati eventualmente presenti.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, ad eccezione del rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

In caso di rifiuto dell’accesso o di mancata risposta nel termine di trenta giorni, il richiedente può:

  1. Chiedere il riesame della decisione (o la decisione) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato nel termine di venti giorni.

  2. Presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata utilizzando il modulo scaricabile qui, oppure in carta libera indirizzando la richiesta all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, se conosciuto - o genericamente all'ufficio protocollo dell'Ente.

 

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