ADEMPIMENTI DEL CURATORE FALLIMENTARE
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L’art. 29, c. 6 del D.L. 31.05.2010 n.78, convertito nella L. n.122 del 30.07.2010, prevede un nuovo adempimento a carico del curatore fallimentare.
Il curatore fallimentare deve comunicare, entro quindici giorni dall'accettazione dell’incarico, per il tramite di ComUnica, i dati necessari all'insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
Si riporta il testo dell’art. 29, c. 6 del D.L. 78del 31/05/2010:
“In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.”
PROCEDURE CONCORSUALI - COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), G.U. n. 302 del 29/12/2012 prevede che dal 1° gennaio 2013 il curatore fallimentare, il commissario giudiziale del concordato preventivo, il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa ed il commissario giudiziale in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, entro dieci giorni dalla nomina, debbano comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.
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Indirizzo | Alessandria, via Vochieri 58 |
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PEC | |
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