PULIZIA ED AFFINI
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FONTI NORMATIVE
-legge 25.1.1994,n. 82 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 7.7.1997,n. 274
-D.Lgs. 31.3.1998,n. 112
-D.P.R. 14.12.1999,n. 558
-D.L.31.1.2007,n. 7 convertito nella L. 2.4.2007,n. 40
-art. 19 legge 241/1990
- D.G.R. 13-6679 del 29/03/2018
ATTIVITA DI PULIZIA
Per attività di pulizia si intendono tutte attività di :
a) pulizia (in ambienti confinati ed aree di pertinenza);
b) disinfezione;
c) disinfestazione;
d) derattizzazione;
e) sanificazione (in ambienti).
Restano, al contrario, escluse dall applicazione della normativa:
- pulizia di camini e caminetti;
- l espurgo di pozzi neri;
- la sterilizzazione di terrreni ed ambienti;
- la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- la manutenzione e pulizia di giardini, corsi d acqua, sentieri;
- l attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.
La nota del MAP dell 8.1.2001 definisce gli ambienti di pertinenza come ambienti immediatamente accessibili e usufruibili al pari degli ambienti di cui costituiscono pertinenza e precisa che l attività di rimozione di polveri, materiali non desiderati o sporcizia va riferita agli oggetti in essa collocati.
Pulizia di treni e autobus
Rientra nell ambito di applicazione della legge n. 82/1994, recante Disciplina dell attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione anche l attività di pulizia di treni ed autobus.
(Ministero delle Sviluppo Economico nella nota del 3.12.2007 prot. 10983)
REQUISITI
L'esercizio dell attività è consentito in presenza dei seguenti requisiti:
Requisiti di capacità economico-finanziaria
a) iscrizione all Inps e all Inail, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari
e i soci prestatori d opera;
b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci per le
società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione
ai sensi dell art. 17 della legge 108/1996, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario;
Requisiti di onorabilità
- assenza di applicazione di misure di sicurezza o prevenzione e di procedimenti penali in corso per reati di stampo
mafioso;
- assenza di sentenze penali definitive di condanna o di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata
pronunciata senteza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiroe a due anni o sentenza di
condanna per i reati contro il patrimonio o la fede pubblica, o sentenza di condanna alla pena accessoria
dell interdizione dall esercizio di una professione o di un arte o dell interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- assenza di procedura fallimentare in corso o comunque di dichiarazione di fallimento;
- assenza di condanna per atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
Si fa salva comunque la riabilitazione ottenuta.
Devono essere posseduti dal titolare, dai soci per le società in nome collettivo e dagli accomandatari per le società in accomandita semplice, dagli amministratori per tutte le altre società, comprese le cooperative.
Requisiti tecnici
(Solo per le imprese che esercitano l attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione- DL 7/2007 conv. in legge 40/2007)
Deve essere designato almeno un preposto alla gestione tecnica per l impresa scegliendolo tra i seguenti soggetti:
per le imprese Artigiane
-il titolare,
-il socio lavorante di società di persone, di cooperativa di capitali ,
e per le imprese non artigiane
-il titolare,
-il socio di società di persone o di cooperativa,
-l amministratore di società di capitali /cooperative
-oppure un terzo che ha con l impresa un rapporto di immedesimazione ( familiare colaboratore, dipendente, procuratore)
ed in possesso dei seguenti requisiti
1) assolvimento dell obbligo scolastico (in ragione dell ordinamento temporalmente vigente)
2) e in alternativa:
- svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata, nello specifico campo di attività, di almeno tre anni , svolta all interno di imprese del settore , comunque di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
-attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l attività a condizione che il piano di studi preveda un corso almeno biennale di chimica,nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche
- laurea che comporti il superamento di almeno un esame di chimica ed uno di biologia.
Si rammenta che la sostituzione del reponsabile tecnico non può avere data anteriore alla data di presentazione della modulistica al registro delle imprese o all Albo delle imprese artigiane .
ISCRIZIONE NELLE FASCE DI CLASSIFICAZIONE
E necessaria soltanto se l impresa partecipa agli appalti indetti secondo la normativa comunitaria.
Può essere richiesta solo dalle imprese che hanno iniziato l attività da almeno due anni.
L impresa viene classificata in base al volume di affari annuo al netto dell IVA, realizzato mediamente nell ultimo triennio o nel minore periodo di attività che comunque non può essere inferiore a due anni .
La fascia di classificazione che può essere richiesta è quella immediatamente superiore a quella comprendente l importo medio del volume d affari suindicato.
La domanda di iscrizione nella fascia deve essere in regola con l imposta di bollo.
Qualora successivamente all iscrizione in una delle fasce previste dal DM si verifichino le condizioni tali per cui l impresa deve essere iscritta in una fascia inferiore a quella di appartenenza , deve essere comunicata la variazione negativa della fascia entro un anno dal suo verificarsi .
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.
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Ufficio di riferimento
Per informazioni rivolgersi a:
Registro Imprese
Riferimento | Rosa Maria Robazza |
Indirizzo | Alessandria, via Vochieri 58 |
Telefono | |
PEC | |
Email registroimprese@al.camcom.it, Email registroimprese.al@pec.aa.camcom.it | |
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