TINTOLAVANDERIA
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Riferimenti normativi
Legge 22 febbraio 2006, n. 84
D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 e smi
Legge Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 8 – Legge finanziaria per l’anno 2013 - BU19S1 09/05/2013.
L'attività oggetto della norma viene così definita dalla legge n. 84/2006 "costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra".
L’esercizio dell’attività di tintolavanderia è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall’articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di tintolavanderia, nella SCIA presentata in Comune, deve essere designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia ed è titolare di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84.
I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività di cui all’articolo 2, comma 2, della l. 84/2006, sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.
La SCIA, presentata al SUAP del comune, deve essere allegata alla comunicazione di iscrizione presentata al Registro Imprese.
Le disposizioni transitorie della Legge Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 8 all’art. 39, comma 4 hanno disposto che le tintolavanderie già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, che non hanno ancora individuato il responsabile tecnico, ai sensi dell’articolo 13 bis, comma 2 della l.r. 38/2009 (come inserito dall’articolo 34 della presente legge), provvedono alla sua designazione entro il 30 settembre 2015 mediante una comunicazione al SUAP territorialmente competente. In caso contrario non possono proseguire nell’attività.
Si ricorda che la figura del responsabile tecnico non si applica alle tintolavanderie c.d. self service o a gettone. L’articolo 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 147/2012 ha esteso anche a tale tipologia di attività la disciplina prevista per le tintolavanderie con esclusione della figura del responsabile.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.
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Ufficio di riferimento
Per informazioni rivolgersi a:
Registro Imprese
Riferimento | Rosa Maria Robazza |
Indirizzo | Alessandria, via Vochieri 58 |
Telefono | |
PEC | |
Email registroimprese@al.camcom.it, Email registroimprese.al@pec.aa.camcom.it | |
Orari | da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio: 14.30/16.30 |
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